Detassazione premi di risultato: criteri su incremento produzione da fissare in anticipo

Detassazione premi di risultato con criteri relativi all'incremento di produzione da fissare in termini antecedenti alla misurazione dei requisiti per l'erogazione. Importanti chiarimenti sono forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 205 del 25 giugno 2019.

Detassazione premi di risultato: criteri su incremento produzione da fissare in anticipo

Detassazione premi di risultato con criteri e requisiti sull’incremento di produzione da fissare ad inizio anno e, in ogni caso, con un congruo anticipo.

È l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 205 del 25 maggio 2019 a fornire chiarimenti.

È stata la Legge di Stabilità 2016 a fissare i requisiti per l’accesso alla tassazione sostitutiva del 10% sulle somme erogate in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di produzione, accompagnata dalle misure introdotte dal successivo decreto n. 50/2017.

Quello che l’Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato, richiamando a quanto disposto dal decreto attuativo del MEF del 25 marzo 2016, è che l’incremento di produttività alla base dell’erogazione del premio di risultato deve essere determinato e misurato sulla base di specifici criteri.

La risposta n. 205 specifica che i requisiti per l’erogazione del premio e per la verifica dell’incremento devono essere determinati con “ragionevole anticipo”.

Detassazione premi di risultato: criteri su incremento produzione da fissare in anticipo

La Legge di Stabilità 2016 e successivamente il decreto legge n. 50/2017 hanno previsto specifiche agevolazioni fiscali sui premi di risultato, stabilendo requisiti precisi sull’accesso alla detassazione.

La tassazione agevolata sulle retribuzioni premiali legate ad incrementi di produzione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali pari al 10%, entro il limite di 3.000 euro.

La detassazione dei premi di risultato si applica alle retribuzioni aggiuntive legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili mediante criteri specifici.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 205 del 25 giugno 2019 parte dall’illustrare la normativa di riferimento, richiamando nello specifico al decreto attuativo del MEF del 25 marzo 2016.

I criteri alla base della misurazione dell’incremento, che giustifica l’erogazione del premio di produttività e che consente di accedere alla detassazione, sono individuati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto, il quale stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali:

“devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione … rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

L’incremento di produttività, redditività o altro deve quindi essere verificato soltanto al termine del periodo congruo di verifica, la cui durata è stabilita dalla contrattazione di secondo livello e che può essere “annuale, infrannuale o ultrannuale”.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 205 del 25 giugno 2019
Detassazione dei premi di risultato - Periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali - Articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Verifica incremento produzione fondamentale per l’accesso alla detassazione

Quello che l’Agenzia delle Entrate ribadisce fermamente con la risposta n. 205 è che l’accesso alla detassazione dei premi di produzione è subordinato alla verifica dell’incremento di produttività.

Il risultato raggiunto dall’azienda nel periodo fissato dalla contrattazione di secondo livello deve quindi essere misurabile e deve risultare migliore rispetto a quello del periodo antecedente.

Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è altresì fondamentale che si riscontri un incremento rispetto al periodo che precede quello di maturazione del premio.

Detassazione premi di produzione: criteri di misurazione da fissare con ragionevole anticipo

C’è un altro requisito da rispettare: i criteri di verifica e misurazione devono essere definiti con un periodo congruo e con deciso anticipo rispetto al termine di periodo di rilevazione.

L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di accedere alla detassazione nei casi in cui

“i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento”.

È il caso della società istante, il cui contratto integrativo aziendale di secondo livello con le regole per la verifica dell’incremento di produzione per l’anno 2018 rispetto ai risultati conseguiti nel 2017 (con premi da erogare a luglio 2019) è stato sottoscritto il 26 novembre 2018.

Non è possibile determinare dopo o a ridosso del termine di maturazione del premio i criteri per la misurazione dell’incremento ma è invece necessario che questi siano fissati con “ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”.

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