Compenso amministratore deducibile solo con il verbale d’assemblea

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

I compensi erogati agli amministratori sono deducibili solo in presenza di una previsione nell'atto costitutivo o dell'apposita delibera assembleare. Lo spiega l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7329 del 16 marzo 2021: non è sufficiente la delibera di approvazione del bilancio.

Compenso amministratore deducibile solo con il verbale d'assemblea

Continua la lunga scia di pronunce giurisprudenziali in tema di deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori.

Infatti, in assenza di una esplicita previsione nell’atto costitutivo, ai fini della deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori della società di capitali è necessaria l’apposita delibera assembleare, non essendo sufficiente a tal fine la delibera di approvazione del bilancio.

L’indeducibilità, peraltro, non viola il divieto di doppia imposizione attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, società da una parte e amministratori dall’altra, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizione. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7329 del 16 marzo 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7329 del 16 marzo 2021
Ai fini della deducibilità fiscale dei compensi erogati agli amministratori della società di capitali è necessaria l’apposita delibera assembleare.

La sentenza - La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva quantificato il maggior reddito imponibile ai fini imposte dirette e Iva contestando, per quanto di interesse, l’indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori.

In parziale riforma della sentenza di primo grado la CTR ha ritenuto fondata la censura con la quale la contribuente aveva lamentato il mancato riconoscimento della deducibilità dell’intero compenso corrisposto agli amministratori, in considerazione del fatto che ne risultava documentata la corresponsione ai soci, che era stata prodotta la dichiarazione del reddito percepito dall’amministratore socio e che nel verbale dell’assemblea l’erogazione dei compensi risultava, sia pure in parte, deliberata.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del TUIR laddove la C.T.R. aveva confermato la deducibilità dei compensi degli amministratori nonostante l’assenza della relativa delibera assembleare, a nulla rilevando che detti compensi fossero fatturati e regolarmente pagati.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso erariale alla luce dei principi fissati in origine dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21933 del 2008 secondo cui, nel caso non sia espressamente previsto dall’atto costitutivo, la misura dei compensi da erogare agli amministratori della società di capitali deve essere stabilito da una esplicita delibera assembleare.

Tale deliberazione, peraltro, non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, perché la delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi sono delibere sostanzialmente differenti e la volontà della società non può rifarsi a intendimenti impliciti o taciti (in tal senso tra le altre Cass. n. 28586/2019).

Pertanto, i compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili se non previamente deliberati, atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale.

Parimenti infondata è l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione previsto dall’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che

“tale previsione postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto, condizione che non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizione”

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network