Decreto Sblocca Cantieri, testo e novità della legge di conversione

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Decreto Sblocca Cantieri, testo approvato in via definitiva: ecco le novità contenute nella legge di conversione in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Sblocca Cantieri, testo e novità della legge di conversione

Decreto Sblocca Cantieri, testo della legge di conversione approvato in via definitiva da Camera e Senato.

È arrivato il 13 giugno 2019 l’ok definitivo alla legge che introduce importanti novità in materia di appalti ma non solo. Nel corso dell’iter di conversione sono stati modificati i parametri relativi all’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL.

Il testo definitivo della legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma per una lettura delle novità introdotte è possibile far riferimento alla versione già approvata in Senato, tenuto conto che nel corso del passaggio alla Camera non sono state introdotte modifiche.

Le novità principali della legge di conversione - rispetto a quanto previsto dal testo del Decreto Sblocca Cantieri - riguardano l’articolo 1, oggetto di una vera e propria riscrittura e con importanti modifiche in materia di appalti.

Decreto Sblocca Cantieri, testo e novità della legge di conversione

In attesa della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale, è possibile analizzare le novità contenute nella legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri consultando l’ultimo dossier del Servizio Studi della Camera (datato 11 giugno 2019).

Testo di conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri
Scarica il dossier del Servizio Studi della Camera (ultima versione dell’11 giugno 2019)

Il testo della legge di conversione del DL n. 32/2019 contiene importanti novità concernenti il rilancio dei contratti pubblici, volte ad accelerare gli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

È stata oggetto di un vero e proprio “tira e molla” la sospensione del codice degli appalti fino al 2020, novità introdotta con uno degli emendamenti del Governo sul quale è stato raggiunto un accordo in extremis tra Lega e M5S.

Tra le misure inserite nella fase conclusiva, viene eliminata l’esclusione dalle gare d’appalto per le imprese con irregolarità fiscali e contributive non divenute definitive.

Per più volte il M5S aveva provato ad inserire la norma volta ad escludere dalle gare le imprese che risultavano non in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi, secondo due diversi criteri: gravità della violazione e contestazione delle violazioni mediante avvisi di addebito o accertamento.

Una stretta eliminata definitivamente, con il testo definitivo del decreto Sbocca cantieri che, dopo pochi mesi dalla sua approvazione, rimette nuovamente in discussione il codice degli appalti.

Sblocca Cantieri, le novità nel testo ufficiale: cosa cambia sugli appalti

Il testo della legge di conversione del decreto Sblocca cantieri si preannuncia ricco di novità.

In primis, vengono ripristinate le gare semplificate ad inviti, che potranno avvenire per i lavori fino ad un milione. Si ricorda che era stato lo stesso decreto legge a prevedere l’obbligo di una gara formale per l’assegnazione di lavori dall’importo superiore ai 200 mila euro.

Per effetto delle novità contenute nella legge di conversione, viene introdotto un meccanismo diversificato in base all’importo dei lavori. L’affidamento sarà libero nel caso di importi non superiori a 40.000 euro, mentre:

  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati";
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

La seconda novità riguarda le regole per il subappalto. Fino al 2020, e nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti potranno prevederlo nel bando di gara entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tuttavia le novità non si fermano alle nuove regole in materia di appalto per le imprese. Nella legge di conversione dello Sblocca Cantieri viene apportata una nuova modifica ai limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL ed è previsto uno stanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani.

Nella legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri le novità sull’organo di controllo nelle SRL

L’articolo 2-bis, comma 2 della legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri prevede la modifica dell’articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l’art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell’art. 2477 c.c., sono innalzate le soglie - di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l’esercizio - che non devono essere superate ai fini dell’esenzione dall’obbligo.

Le soglie sono così rideterminate:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l’obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata, in prima
battuta, sui dati del bilancio 2017 e 2018. Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Videosorveglianza a tutela di minori ed anziani, fondo da 40 milioni di euro nello Sblocca Cantieri

Novità di rilievo contenuta nel testo della legge di conversione del DL Sblocca Cantieri è anche l’introduzione di un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.

Previa introduzione di un’apposita disciplina normativa, la novità prevede:

  • per tutelare minori presenti nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula (di ciascuna scuola) nonché per l’acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato. Lo stanziamento previsto è pari a 5 milioni per il 2019; 15 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.
  • per la tutela di anziani e persone con disabilità ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, siano queste a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura nonché per l’acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato. Lo stanziamento previsto è pari a 5 milioni per il 2019; 15 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.

Si attende ora l’approvazione di un provvedimento normativo volto a regolamentare l’installazione e l’uso dei nuovi sistemi di videosorveglianza, per i quali si rende necessario un raccordo con le regole in materia di privacy.

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