Codice del Terzo Settore, decreto correttivo in Gazzetta: ecco testo e novità

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Il decreto correttivo del Codice del Terzo Settore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018 e contiene importanti novità fiscali per gli ETS.

Codice del Terzo Settore, decreto correttivo in Gazzetta: ecco testo e novità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del Codice del Terzo Settore.

Nel decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 sono contenute numerose novità per gli ETS.

Oltre alla proroga al 3 agosto 2019 per l’adeguamento degli statuti, per gli enti del terzo settore sono previste importanti semplificazioni sul piano civilistico e fiscale, a partire dalla possibilità di approvazione del rendiconto di cassa in sostituzione del bilancio d’esercizio in casso di ricavi inferiori ai 220.000 euro.

Per le organizzazioni di volontariato è stata inoltre ristabilito l’esonero dal versamento dell’imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento di attività previste dallo statuto.

Il decreto correttivo integra le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e di seguito si riporta il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la sintesi delle principali novità introdotte.

Codice del Terzo Settore, decreto correttivo in Gazzetta: ecco le novità

Una delle novità più rilevanti per gli Enti del Terzo Settore introdotta con il decreto correttivo del Codice (decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017) è la proroga del termine per l’adeguamento e la modifica degli statuti.

C’è tempo fino al 3 agosto 2019 per apportare le modifiche necessarie per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili o “per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante clausola statuaria”.

Il termine, si ricorda, era precedentemente fissato al 3 febbraio 2019 ed erano state le stesse rappresentate degli Enti del Terzo Settore al richiedere al Governo più tempo per l’adeguamento al nuovo Codice.

Non si tratta, come anticipato, dell’unica novità introdotta con il decreto correttivo del Codice del Terzo Settore. Prima di analizzarne i contenuti, si allega di seguito il testo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018:

Codice del Terzo Settore - testo del decreto correttivo pubblicato in GU
Scarica il testo del decreto correttivo al Codice del Terzo Settore pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018

Rendiconto di cassa per gli enti del terzo settore

Tra le modifiche più rilevanti, il Codice del Terzo Settore estende il perimetro degli enti che possono approvare il rendiconto di cassa in sostituzione del bilancio d’esercizio.

Si tratta di una possibilità prevista per gli ETS con ricavi non superiori a 220.000 euro, in luogo del limite precedentemente previsto pari a 50.000 euro.

Il bilancio d’esercizio dovrà essere presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, ovvero entro il termine del 30 giugno di ciascun anno.

Le novità introdotte dal decreto legislativo del 3 agosto 2018 n. 117 modificano e integrano l’articolo n. 87 del Codice del Terzo Settore che di seguito si riporta nella nuova versione:

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

  • in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) , si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2 possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a) , il rendiconto di cassa di cui all’articolo 13, comma 2.

4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all’articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network