Decontribuzione Sud 2021 in caso di somministrazione, al via il recupero delle mensilità non dovute

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Decontribuzione Sud 2021 e contratti di somministrazione: entro giugno sarà possibile recuperare le mensilità relative ai contributi pagati in eccesso. Lo ha annunciato l'INPS con il messaggio n. 1914 del 13 maggio 2021 a seguito del riconoscimento del beneficio, in via retroattiva, anche alle agenzie inizialmente escluse perché con sede al di fuori delle zone svantaggiate.

Decontribuzione Sud 2021 in caso di somministrazione, al via il recupero delle mensilità non dovute

Decontribuzione Sud 2021: le agenzie di somministrazione con lavoratori in aree svantaggiate possono procedere al recupero delle mensilità pagate in eccesso entro il mese di giugno.

Con il messaggio numero 1914 del 13 maggio 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per ottenere, in via retroattiva, il beneficio riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2021 e destinato ai datori di lavoro con sede nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno.

Le indicazioni fanno seguito al cambio di orientamento del Ministero del Lavoro il quale, su forte pressione delle parti sociali, ha concesso l’esonero anche alle agenzie internali del Centro-Nord che somministrano al Sud, inizialmente escluse perché con sede al di fuori delle aree ammesse.

Decontribuzione Sud 2021 in caso di somministrazione, al via il recupero delle mensilità non dovute

Presto tutte le mensilità pregresse dell’esonero rientreranno nelle tasche delle agenzie di somministrazione che, a seguito della nuova interpretazione della norma sulla decontribuzione Sud (art. 27 del Decreto Agosto), sono ora incluse nel beneficio.

A riguardo, l’esposizione dell’esonero arretrato, così come indicato nel messaggio numero 1419, è ammessa esclusivamente nei flussi di denuncia Uniemens delle mensilità che vanno da aprile a giugno 2021.

INPS - messaggio numero 1914 del 13 maggio 2021
Scarica il messaggio su Esonero c.d. Decontribuzione Sud, previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Ulteriori chiarimenti

Tali dati, poi, verranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE”, con il codice L543, con il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.

Si ricorda che l’agevolazione dello sgravio dei contributi dovuti, prorogata fino al 31 dicembre del 2029 dall’ultima Legge di Bilancio, viene riconosciuta ai datori di lavoro dal 1° ottobre 2020.

Più nel dettaglio, l’esonero è riconosciuto ai sensi della Legge di Bilancio 2021 in una percentuale vi via sempre minore col passare degli anni e segue i tre seguenti scaglioni:

  • il 30 per cento dei contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
  • il 20 per cento dei contributi previdenziali versati per il 2026 e 2027;
  • il 10 per cento dei contributi previdenziali per il 2028 e 2029.

I datori di lavoro privati che usufruiscono dell’agevolazione sono quelli con sede nelle seguenti regioni: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Viceversa, come abbiamo visto, in caso di somministrazione ciò che vale è il luogo in cui il lavoratore viene somministrato.

Decontribuzione Sud e contratto di somministrazione: il perché della nuova interpretazione

Il precedente orientamento che escludeva le agenzie con sede al Centro-Nord è stato fin da subito osteggiato poiché, principalmente, non prendeva in considerazione il fatto che le società utilizzatrici sono tenute a rimborsare integralmente i contributi alle agenzie di somministrazione che poi li versano all’INPS (artt. 35 comma 2 e 37 del D. Lgs. 5 giugno 2015, n. 81).

In altri termini, se sulla carta nel contratto di somministrazione è l’agenzia a risultare il datore di lavoro, nei fatti è il soggetto utilizzatore a sostenere i costi legati agli obblighi contributivi e previdenziali.

Una circostanza che ha condotto anche il Ministero del Lavoro e di seguito l’INPS ad un cambio di rotta, messa nero su bianco dall’Istituto, tra l’altro, nel messaggio numero 1361 del 31 marzo 2021 contenente le prime istruzioni destinate alle agenzie.

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