Credito IVA ripristinato, nella liquidazione di gruppo resta alla società controllante

Tommaso Gavi - IVA

Credito IVA, nel caso di una procedura di liquidazione di gruppo, il credito ripristinato resta alla controllante. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 164 del 4 giugno 2020: le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo o resta titolare dell'eventuale credito.

Credito IVA ripristinato, nella liquidazione di gruppo resta alla società controllante

Credito IVA, con la risposta all’interpello numero 164 del 4 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla procedura di liquidazione di gruppo.

Nel caso in cui un credito viene ripristinato resta alla controllante.

Quando infatti non si fornisce la garanzia prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 1979, la validità della compensazione viene meno.

Dopo la regolarizzazione della violazione, il credito resta nella disponibilità della controllante poiché le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo o resta titolare dell’eventuale credito.

Credito IVA ripristinato, nella liquidazione di gruppo resta alla società controllante: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il credito IVA ripristinato nella procedura di liquidazione di gruppo resta nella disponibilità della società controllante.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 164 del 4 giugno 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 164 del 4 giugno 2020
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212 - Recupero credito IVA nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’istante, una società controllata, interroga l’Amministrazione finanziaria per sapere se il credito IVA, trasferito dalla controllata ed indebitamente utilizzato dalla controllante, debba considerarsi definitivamente acquisito dalla controllante oppure debba rientrare nella disponibilità della controllata.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola quali sono i casi in cui è necessaria la garanzia prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 13 dicembre del 1979 per determinare la validità della compensazione.

Successivamente spiega che, dopo la regolarizzazione della violazione e con il ripristino, il credito resta nella disponibilità della controllante.

In linea con quanto previsto dalle regole di funzionamento della procedura di liquidazione IVA di gruppo, le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo o resta titolare dell’eventuale credito.

Nello specifico si dovranno seguire le istruzioni di compilazione del modello IVA che prevede che nel rigo VW40 debbano essere indicate le somme riversate in seguito ad atti di recupero.

Tale rigo deve essere compilato dalla capogruppo, nel caso in cui siano stati emessi atti di recupero nei confronti di quest’ultima, per indebito utilizzo in compensazione di crediti del gruppo esistenti ma non disponibili.

Le stesse istruzioni spiegano che:

“attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed è equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione.”

Credito IVA ripristinato, la procedura di liquidazione di gruppo e la garanzia richiesta per le eccedenze

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono i riferimenti normativi da tenere presente per la procedura di liquidazione IVA di gruppo.

L’Amministrazione finanziaria fornisce inoltre i chiarimenti sui casi in cui è necessaria una garanzia sulle eccedenze che, qualora non venga fornita, fa venir meno la validità della compensazione.

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo è regolata dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA, e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

La procedura permette alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA unitariamente, attraverso la compensazione dei debiti e dei crediti che risultano dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

I versamenti periodici e quelli di fine anno vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Nei casi previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 1979, per la compensazione, le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate devono essere garantite, secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis del decreto IVA.

Come sottolinea il documento di prassi:

“Ove necessaria, la garanzia costituisce, come emerge dal citato decreto del 1979, presupposto della validità della compensazione e, pertanto, qualora ne venga omessa la presentazione, la compensazione non si perfeziona.”

Di conseguenza l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede al recupero, come previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la legge di Bilancio 2015.

Sono inoltre prevista le sanzioni dell’sanzioni dell’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in cui è riportato che:

“Fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.”

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