Crediti bonus edilizi, i documenti per evitare la responsabilità degli acquirenti

Tommaso Gavi - Irpef

Quali documenti, in mancanza dei requisiti, escludono gli acquirenti dei crediti del superbonus e dei bonus edilizi dalla responsabilità? Nell'articolo 1 del decreto 11/2023 l'elenco completo

Crediti bonus edilizi, i documenti per evitare la responsabilità degli acquirenti

In possesso di una specifica documentazione gli acquirenti dei crediti d’imposta del superbonus e degli altri bonus edilizi sono esclusi dalla responsabilità nei casi di accertata mancanza dei requisiti.

La lista dei documenti utili è contenuta nell’articolo 1 del decreto numero 11 del 16 febbraio 2023.

Si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito nel caso in cui manchino i presupposti per la costituzione del credito.

Ma, alla luce delle ultime novità introdotte dal 17 febbraio 2023, coloro che hanno tutta la documentazione dettagliata e richiesta dalla nuova norma sono sollevati da tale responsabilità.

Crediti bonus edilizi, i documenti per evitare la responsabilità degli acquirenti

Per evitare la responsabilità in caso di acquisto dei crediti d’imposta relativi al superbonus e ai bonus edilizi gli acquirenti dovranno avere a disposizione l’apposita documentazione.

L’elenco è contenuto nell’articolo 1 del DL numero 11 del 2023, approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata del 16 febbraio 2023.

Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo rivoluziona nuovamente la disciplina del superbonus, questa volta portando al definitivo abbandono dell’agevolazione per i lavori che non sono già iniziati.

Il decreto 11/2023 interviene con le seguenti misure:

  • stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi;
  • blocco all’acquisto dei crediti da parte delle Regioni;
  • esclusione dalla responsabilità solidale degli acquirenti delle somme.

L’intervento sull’ultimo punto necessita di chiarimenti. Per prima cosa si riferisce anche alle situazioni precedenti all’approvazione del decreto, dal momento che dal 17 febbraio (data di entrata in vigore dello stesso), non potranno più essere utilizzati gli strumenti introdotti dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 33 del 6 ottobre 2022:

“affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.”

La norma in questione interviene quando ci sono violazioni nella cessione o la stessa è considerata inesistente.

Crediti bonus edilizi, l’elenco dei documenti che solleva gli acquirenti dalla responsabilità

Il decreto legge 11/2023 interviene nel caso di violazioni tributarie.

A prevedere le novità è la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del DL 11/2023.

Nel testo si legge quanto di seguito riportato:

“è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta...”

Successivamente la norma elenca la documentazione che solleva gli acquirenti dalla responsabilità solidale.

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, ad esempio la CILAS, oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di interventi in regime di edilizia libera (deve essere indicata la data di inizio dei lavori);
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, la ASL, o eventuale dichiarazione sostitutiva se la prima non è dovuta;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi o domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti per provare le spese sostenute;
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
  • delibera condominiale nel caso di interventi su parti comuni di condomini;
  • nel caso di interventi di efficientamento, l’APE, l’attestato di prestazione energetica;
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • attestazione sul rispetto degli obblighi dell’antiriciclaggio.

Tali documenti permettono di evitare la responsabilità solidale con il beneficiario della detrazione.

La norma tuttavia non interviene nel caso di sequestro per sospetta frode, che blocca i crediti nei cassetti fiscali.

Tale documentazione in alcuni casi servirà a “mettere al riparo” i soggetti dalla responsabilità sull’acquisto dei crediti per le spese relative ad interventi già in cantiere.

Dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito non è più consentita, quindi viene eliminato alla radice qualsiasi altra questione relativa ai passaggi degli importi.

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