Coronavirus, cassa integrazione ordinaria e assegno INPS: domanda e istruzioni

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Coronavirus, con il messaggio numero 1118 del 12 marzo 2020 l'INPS dà informazioni sulle scadenze e istruzioni per fare domanda alla cassa integrazione e all'assegno ordinari. Possono richiederlo i datori di lavoro per i lavoratori o le imprese della prima zona rossa.

Coronavirus, cassa integrazione ordinaria e assegno INPS: domanda e istruzioni

Coronavirus, il decreto numero 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 2 marzo 2020 sono state previste misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà.

Tra queste è previsto l’accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario per i lavoratori della prima zona rossa, ovvero l’area dei comuni individuata dall’allegato del decreto del 23 febbraio 2020.

Con il messaggio numero 1118 del 12 marzo 2020 l’INPS fornisce indicazioni sulla modalità ed i termini per la presentazione delle domande.

I datori di lavoro dovranno inserire la seguente causale: COVID-19 d. l. n. 9/2020.

La scadenza delle domande è prevista fissata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e comunque a partire dal 12 marzo 2020.

L’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Coronavirus, cassa integrazione ordinaria ed assegno: le modalità indicate nel messaggio INPS

Tra le misure previste per il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus c’è la possibilità di fare domanda per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario per i lavoratori della prima zona rossa.

Il messaggio INPS numero 1118 del 12 marzo 2020 dà indicazioni su modalità, requisiti e scadenza delle domande.

INPS - Messaggio numero 1118 del 12 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. Nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”.

La misura è prevista per le persone residenti o che lavorano nel territorio dei comuni individuato nell’allegato del decreto del 23 febbraio 2020:

  • Bertonico (Lombardia);
  • Casalpusterlengo (Lombardia);
  • Castelgerundo (Lombardia);
  • Castiglione D’Adda (Lombardia);
  • Codogno (Lombardia);
  • Fombio (Lombardia);
  • Maleo (Lombardia);
  • San Fiorano (Lombardia);
  • Somaglia (Lombardia);
  • Terranova dei Passerini (Lombardia);
  • Vo’ (Veneto).

Si fare domanda solo per i lavoratori che rientrano alternativamente in una delle seguenti condizioni:

  • l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni indicati;
  • l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni indicati, solo per i lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

Come previsto nell’articolo 13 del dpcm del 2 marzo, nelle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario i datori di lavoro devono inserire la causale “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica alla struttura INPS territorialmente competente ed entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In ogni caso la data di inizio del conteggio dei quattro mesi non può essere precedente al 12 marzo 2020 in quanto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e tale data viene neutralizzato.

Come specificato nel messaggio INPS l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Coronavirus, cassa integrazione ordinaria ed assegno: le istruzioni indicate nel messaggio INPS

Per presentare le domande che permettono l’accesso alla cassa integrazione ordinaria o l’assegno ordinario si devono seguire le istruzioni del messaggio INPS.

Nello specifico si deve utilizzare gli appositi servizi online disponibili sul sito dell’Istituto.

È necessario accedere come tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” e seguire il percorso “Servizi per aziende e consulenti” e poi scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

La domanda è disponibile anche nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

La causale da indicare è “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.

Per richiedere l’assegno ordinario è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di responsabilità contenuta nell’allegato 1, documento che sostituisce la scheda causale.

INPS - Allegato al messaggio numero 1118 del 12 marzo 2020
Domande di cassa integrazione ordinaria/e assegno ordinario per emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 13 e 14 decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 - G.U. n. 53 del 02.03.2020).

La documentazione consente di effettuare le seguenti diverse dichiarazioni a seconda della prestazione richiesta:

  • che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
  • che il plesso, in cui si è verificato l’evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariare, è situato nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario);
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario);
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Le imprese che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie e che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.

La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

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