Coppie di fatto: niente pensione di reversibilità in assenza di una unione civile formalizzata

Francesco Rodorigo - Pensioni

La Cassazione ha stabilito che per percepire la pensione di reversibilità sia necessaria una unione civile formalizzata. Per le coppie di fatto la convivenza non è sufficiente per usufruire del trattamento previdenziale. La decisione a seguito dell'ordinanza n. 8241 del 14 marzo 2022.

Coppie di fatto: niente pensione di reversibilità in assenza di una unione civile formalizzata

Le coppie di fatto, ovvero le coppie che punto di vista giuridico sono formate da persone conviventi ma non sposate, unite civilmente o che non hanno dichiarato la loro convivenza attraverso la registrazione in Comune di un contratto di convivenza, non potranno usufruire della pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti.

Si tratta di una forma di tutela previdenziale legata ai diritti e doveri di coppia che, in forza articolo 2 della Costituzione, tutela e garantisce l’uguaglianza all’interno delle formazioni sociali.

La sola convivenza tra persone però non è sufficiente a far scattare la misura assistenziale.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione tramite l’ordinanza numero 8241 del 14 marzo 2022.

Coppie di fatto: niente pensione di reversibilità in assenza di una unione civile formalizzata, lo ha deciso la Cassazione

La Cassazione ha chiarito che le coppie di fatto non possono accedere al trattamento previdenziale della pensione di reversibilità.

Per accedervi è necessaria una formalità come:

  • il matrimonio;
  • l’unione civile;
  • la convivenza riconosciuta al comune.

Con l’ordinanza numero 8241 del 14 marzo 2022, il cui testo integrale è diffuso dal quotidiano Italia Oggi, l’Organo di giustizia ha respinto il ricorso n. 28640/2019 avanzato da una donna che richiedeva il trattamento pensionistico in seguito al decesso della partner, con la quale aveva convissuto per trent’anni, avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016 (legge 76/2016).

La discriminazione lamentata dalla richiedente risiede nella mancanza da parte della normativa italiana del diritto alla pensione di reversibilità in favore del partner superstite dello stesso sesso, in presenza di una relazione stabile equivalente a quella del coniuge, vista l’impossibilità di formalizzare l’unione prima del 2016.

Prima del ricorso in Cassazione, la Corte d’appello di Bologna aveva rigettato il ricorso con motivazioni dettate dalla mancanza di evidenze a supporto, da parte della richiedente, dell’equivalenza o comparabilità della relazione personale in questione con quelle proprie dei coniugi.

La Cassazione allo stesso modo ha rigettato il ricorso presentato e ha sottolineato l’assenza di discriminazione nella sua linea interpretativa.

Coppie di fatto: niente pensione di reversibilità in assenza di una unione civile formalizzata

La Corte di Cassazione ha stabilito che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta precedentemente all’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016, la quale, oltre a riconoscere e istituire le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplina le convivenze di fatto.

In particolare si fa riferimento al principio di irretroattività dettato dall’articolo 11 preleggi (Cass., sez. lav., n. 22318 del 2016) secondo cui la legge dispone solo per il futuro: la coppia di conviventi non ha mai contratto un’unione civile e a nulla rileva il fatto che lo avrebbe fatto se fosse stato possibile.

La donna, però, non avrebbe chiesto la retroattività della legge del 2016 ma semplicemente che la sua situazione fosse posta sullo stesso piano di quelle eterosessuali nel senso del riconoscimento della pensione di reversibilità ai soli coniugi superstiti e non alle persone dello stesso sesso unite in relazione stabili e durature.

La Cassazione afferma che, proprio in relazione all’articolo 11 preleggi, la legge 76/2016 non è applicabile al caso specifico, in quanto la convivenza, la richiesta di pensione e il decesso del pensionato sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma che ha esteso il diritto alla reversibilità in favore del partner superstite di una coppia unita civilmente.

L’ordinanza della Cassazione del 14 marzo 2022 respinge il ricorso presentato per quanto riguarda il trattamento pensionistico di reversibilità poiché la convivenza non è stata formalizzata.

È stata, dunque, esclusa la possibilità di riconoscimento della pensione di reversibilità alla donna, compagna di una pensionata titolare del trattamento erogato dall’INPS, senza che ciò sia da intendersi come forma discriminatoria.

In poche parole, come deciso dalla Cassazione, per le coppie di fatto non è prevista la misura della pensione di reversibilità in assenza di un’unione civile formalizzata regolarmente.

La prestazione del trattamento non è disponibile, per le coppie di fatto, anche in caso di decesso del pensionato in seguito all’entrata in vigore della legge 76/2016.

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