Contributi volontari 2020: proroga della scadenza al 28 febbraio 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Contributi volontari 2020: l'INPS con il messaggio numero 34 del 22 febbraio 2021 ricorda la proroga della scadenza dei versamenti dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 prevista dal decreto Ristori. La contribuzione può essere versata, in via eccezionale, entro i due mesi successivi al termine naturale e comunque non oltre la scadenza del 28 febbraio 2021.

Contributi volontari 2020: proroga della scadenza al 28 febbraio 2021

Contributi volontari 2021: l’INPS ricorda la proroga della scadenza, ora fissata al 28 febbraio 2021, dei versamenti dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Rinvio che è stato introdotto dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La norma, alla luce dell’emergenza pandemica, ha ammesso in via eccezionale il versamento in ritardo dei contributi volontari all’INPS relativi al periodo citato a patto che venissero corrisposti entro due i mesi successivi alla loro scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2021.

Contributi volontari 2020: proroga della scadenza al 28 febbraio 2021

È agli sgoccioli la proroga della scadenza concessa dal decreto Ristori sui contributi previdenziali volontari relativi al 2020.

Il citato decreto, infatti, aveva rinviato il termine per i versamenti di due mesi i quali, però, dovranno essere effettuati per l’intero periodo entro il prossimo 28 febbraio.

Lo ha ricordato l’INPS, con la circolare numero 34 del 22 febbraio 2021, che ha essenzialmente riportato quanto stabilito dall’articolo 13 - undiecies del decreto Ristori che prevede quanto segue:

In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all’INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021”.

La proroga si riferisce alla contribuzione volontaria attraverso cui i lavoratori che hanno cessato o solo interrotto un’attività lavorativa possono assicurarsi, pagando di tasca propria, il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e incrementare l’importo del relativo assegno.

Secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 184, infatti, i contributi volontari versati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Ecco, quindi, che la norma richiamata, in via del tutto eccezionale in un contesto di crisi occupazionale dovuto alla pandemia, ha considerato validi i versamenti anche se effettuati in ritardo.

Contributi volontari 2020: la deroga all’articolo 8 del decreto legislativo 184/1997

Il decreto legislativo numero 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, all’articolo 8 stabilisce, in relazione ai termini decadenziali di versamento, quanto segue :

  • il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato;
  • la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell’autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data;
  • i termini di cui sopra sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Il documento di prassi, pertanto, riporta la deroga prevista dal decreto Ristori che, in considerazione all’emergenza epidemiologica, si riferisce ai pagamenti tardivi della contribuzione volontaria.

Le Strutture territoriali, solo con riferimento ai contributi volontari relativi a questo periodo, dovranno infatti provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al testo integrale della circolare.

INPS - circolare numero 34 del 22 febbraio 2021
Scarica la circolare dell’INPS su proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

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