Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: istruzioni sulla proroga per i datori di lavoro

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: sulla proroga comunicata in maniera confusa dal governo, con la circolare numero 128 del 2020 dell'Istituto arrivano i chiarimenti per i datori di lavoro. Linea rigida sulla suddivisione in zona gialla, arancione e rossa. Resta ancora qualche dubbio applicativo. Dettagli, istruzioni e codici ATECO nel testo diffuso il 12 novembre 2020.

Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: istruzioni sulla proroga per i datori di lavoro

Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: istruzioni INPS sulla proroga al 16 marzo 2021 per zona gialla, arancione e rossa e per settori di attività in base ai Codici ATECO. Le indicazioni da seguire arrivano con la circolare numero 128 del 12 novembre 2020 che prova a fare ordine sulla sospensione dei versamenti: la misura è frutto di due interventi contenuti negli ultimi due Decreti emergenziali approvati, l’articolo 13 del DL Ristori e l’articolo 11 DL Ristori bis.

Sul punto anche da parte del governo c’è stata una comunicazione poco chiara e fuorviante: il comunicato stampa di presentazione del DL numero 149 del 2020 parlava di uno stop al versamento dei contributi INPS per novembre e dicembre 2020 nelle zone arancioni e rosse. Ma il testo ufficiale fa dietrofront ed elimina il beneficio per la seconda mensilità.

In questo quadro già poco chiaro, sono sorti una serie di dubbi sul piano operativo. Due in particolare:

  • il primo intervento, all’articolo 13 del Decreto Ristori, parla di una sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 e fa sorgere il dubbio sulla scadenza interessata, 16 novembre o 16 dicembre?
  • per individuare i soggetti beneficiari dei contributi bisogna far riferimento alla doppia logica, settore di appartenenza e territorio di riferimento con relative restrizioni, in un contesto in continua evoluzione per la suddivisione in zona gialla, arancione e rossa. Cosa accade se in extremis una regione passa da gialla ad arancione o rossa?

Se sul primo punto la circolare INPS numero 128 del 2020 fa chiarezza e conferma che bisogna prendere come riferimento il testo dell’articolo 11 del Decreto Ristori bis che parla di versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, sul secondo la linea rigida dell’Istituto che si ferma alla situazione del 10 novembre fa sorgere qualche dubbio.

INPS - Circolare numero 128 del 12 novembre 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: istruzioni sulla proroga al 16 marzo 2021

Il testo chiarisce innanzitutto quali sono i versamenti dei contributi INPS interessati dalla proroga al 16 marzo 2021: il pagamento contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

Restano esclusi, invece, i pagamenti che seguono:

“Si precisa che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020”.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati scegliendo una delle modalità che seguono senza applicazioni di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con prima rata entro il 16 marzo 2021.

L’INPS mette in guardia:

“Si rappresenta, a tal proposito, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021”.

Contributi INPS in scadenza il 16 novembre: chi può beneficiare della proroga? I Codici ATECO

La circolare INPS numero 128 del 12 novembre 2020, inoltre, fa il punto su quali sono i soggetti che possono beneficiare della proroga dei contributi INPS in scadenza il 16 novembre 2020:

  • datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto legge n. 149/2020;
    Allegato 1 al DL numero 149 del 2020, Decreto Ristori bis.
    Scarica l’allegato 1 al DL numero 149 del 2020, Decreto Ristori bis.
  • datori di lavoro privati con sede operativa in zona arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020.
    Allegato 2 al DL numero 149 del 2020, Decreto Ristori bis.
    Scarica l’allegato 2 al DL numero 149 del 2020, Decreto Ristori bis.

Per una maggiore precisione, però, bisogna specificare che le due sospensioni sovrapposte dall’INPS presentano alcune differenze pur condividendo novembre come periodo di riferimento:

  • nella prima impostazione, articolo 13 del DL numero 137 del 2020, la platea di destinatari è composta dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori;
  • la sospensione riguarda espressamente anche i premi INAIL, esclusi dalla seconda formulazione del Decreto Ristori bis.

Una differenza importante, inoltre, introdotta dall’ultimo provvedimento emergenziale riguarda la suddivisione dell’Italia in zona gialla, arancione e rossa che però è in continua evoluzione.

L’INPS precisa che gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

  • zona arancione:
    • Abruzzo;
    • Basilicata;
    • Liguria;
    • Toscana;
    • Umbria;
    • Puglia;
    • Sicilia;
  • zona rossa:
    • Calabria;
    • Lombardia;
    • Piemonte;
    • Valle d’Aosta;
    • Provincia Autonoma di Bolzano.

Da parte dell’Istituto c’è una totale chiusura rispetto a eventuali novità sulle restrizioni per regione:

“L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare”.

Ma resta lo spazio ancora per un dubbio, il testo del Decreto Ristori bis fa riferimento in generale alle “ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto”, senza legarle a una precisa data.

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