Contributi europei, la tassazione IVA per l’acquisto di un supercomputer

Tommaso Gavi - IVA

Contributi europei, quale tassazione IVA deve essere applicata per l'acquisto e la gestione di un supercomputer nell'ambito di un programma europeo? Fornisce chiarimenti in merito la risposta all'interpello numero 188 del 15 giugno 2020: in linea generale i contributi devono fare riferimento ad un obbligo di dare, fare, non fare o permettere e costituire un'obbligazione a prestazioni corrispettive.

Contributi europei, la tassazione IVA per l'acquisto di un supercomputer

Contributi europei, con la risposta all’interpello numero 188 del 15 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla tassazione IVA da applicare per l’acquisto di un supercomputer.

L’operazione si inserisce nel programma europeo “Orizzonte 2020” e coinvolge un consorzio sottoposto alla vigilanza della Corte dei Conti, un ministero italiano e l’Unione europea.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono le condizioni che determinano l’imponibilità IVA e si esprime, caso per caso, sulle varie operazioni che premettono l’attuazione del programma europeo.

Secondo quanto previsto dal decreto IVA, nei casi in cui le operazioni sono mere movimentazioni di denaro sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

I contributi rientrano nella tassazione IVA se fanno riferimento ad un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ovvero costituiscano un’obbligazione a prestazioni corrispettive.

Contributi europei, la tassazione IVA per l’acquisto di un supercomputer

I contributi europei sono al centro della risposta all’interpello numero 188 del 15 giugno 2020. Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti dettagliati sugli specifici quesiti dell’istante, un consorzio che opera sotto la vigilanza della Corte dei Conti.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 188 del 15 giugno 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 -trattamento dei contributi europei di cui al Regolamento UE n. 1291/2013per l’acquisto di beni e servizi - Iva e Imposte dirette - articolo 19 deld.P.R. n. 633 del 1972 e 85 comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il documento chiarificatore fornisce gli elementi generali sull’applicazione della tassazione IVA e poi entra nel dettaglio delle specifiche richieste dell’Istante.

Il consorzio, nell’ambito delle operazioni del programma europeo “Orizzonte 2020”, è assegnatario di un progetto di acquisto, istallazione e gestione di un supercomputer da ospitare nel territorio italiano.

L’acquisto è finanziato in parte dall’Unione europea ed in parte dallo Stato Italiano.

Le articolate operazioni del programma coinvolgono, oltre al consorzio, anche un ministero ed una Regione.

Nello specifico l’Istante spiega di ricevere tre diversi contributi:

  • dall’istituto della Regione per l’acquisto del supercalcolatore;
  • dall’istituto e dall’Unione europea per l’approntamento dell’area Tecnopolo;
  • dagli stessi enti per la gestione e il funzionamento del supercomputer.

Il consorzio chiede quindi i seguenti chiarimenti sulla tassazione IVA e delle imposte dirette:

  • dei contributi ricevuti e/o spettanti al Consorzio per l’acquisto, nonché per la realizzazione, gestione e funzionamento del supercomputer, erogati dall’impresa comune e dal Ministero;
  • ai fini IVA, se sia ammessa in detrazione l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati per l’approntamento dell’Area Tecnopolo nonché per la gestione e il funzionamento del supercomputer, utilizzando i finanziamenti in questione.

Prima di entrare nei dettagli della risposta, l’Amministrazione finanziaria fornisce un quadro di riferimento sull’imponibilità IVA.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in base alla normativa comunitaria interpretata dalla Corte di Giustizia, la rilevanza IVA si realizza quando una prestazione a titolo oneroso si riferisce ad un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche.

In altre parole, quando c’è un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto.

Come evidenzia il documento di prassi, in linea con la circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e le risoluzioni 16 febbraio 2005, n.21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E:

“un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.”

Nella prima circolare citata viene inoltre specificato che i contributi devono essere individuati in base a norme di legge.

Contributi europei, la tassazione IVA relativa alle risorse finanziarie destinate all’acquisto del bene

Dopo aver fornito un quadro generale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione IVA relativa alle diverse operazioni legate all’erogazione dei contributi europei.

Riguardo alle risorse finanziarie destinate all’acquisto del bene, l’Amministrazione finanziaria spiega che il consorzio si limita a veicolare le somme a favore del beneficiario finale, senza rendere alcuna prestazione.

In linea con la circolare n. 34/E del 2013 tali operazioni sono considerate mere movimentazioni di denaro, escluse dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

La norma prevede infatti che non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti.

Contributi europei, la tassazione IVA dei i finanziamenti per l’approntamento dell’AreaTecnopolo e la gestione del supercomputer

Il documento di prassi prende in esame anche i finanziamenti per l’approntamento dell’Area Tecnopolo e per la gestione e il funzionamento del supercomputer.

Tali contributi devono essere assoggettati all’IVA, con l’aliquota ordinaria del 22%, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto IVA.

Il documento chiarificatore tuttavia sottolinea inoltre che:

“Stante il carattere corrispettivo, si ritiene però che gli stessi vadano fatturati da ALFA (l’istante) in regime di non imponibilità ex articolo 72, comma 1, lettera c), del Decreto IVA, secondo cui non sono imponibili «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee».”

La detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto passivo che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è, inoltre, influenzata dalla percezione di contributi.

In linea generale l’istante può dunque detrarre l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui, gli acquisti riguardino l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network