Nessuna ritenuta per i contributi Covid comunali alle attività chiuse o sospese

Rosy D’Elia - Irpef

I contributi Covid comunali erogati alle attività chiuse o sospese durante il periodo di restrizioni dovute all'emergenza coronavirus non sono soggetti a ritenuta. Rientrano nel campo di applicazione della detassazione prevista dal Decreto Ristori. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 629 del 28 settembre 2021.

Nessuna ritenuta per i contributi Covid comunali alle attività chiuse o sospese

Non si applica la ritenuta del 4 per cento sui contributi Covid comunali erogati alle attività chiuse o sospese a causa delle prime restrizioni adottate per far fronte all’emergenza coronavirus. Il particolare trattamento è frutto della detassazione prevista introdotta dal Decreto Ristori.

È necessario, però, rispettare un requisito fondamentale: gli aiuti devono essere diversi da quelli già esistenti prima della pandemia.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 629 del 28 settembre 2021.

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 10 bis del DL n. 137/2021:

“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Contributi Covid comunali alle attività chiuse o sospese: nessuna ritenuta

Lo spunto per fare luce sul trattamento da applicare ai contributi Covid comunali arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un Comune che ha intenzione di erogare delle somme entro novembre 2021 alle attività economiche rimaste ferme per effetto delle prime misure restrittive approvato a marzo 2020, secondo le modalità previste dall’articolo 54 del Decreto Rilancio.

In particolare i contributi Covid sono destinati alle seguenti categorie:

  • attività esclusiva o prevalente di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato settore non alimentare;
  • esercizi per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con codici ATECO: 56.10.11, 56.30.00;
  • servizi di ristorazione di cui ai codici ATECO di attività esclusiva o prevalente: 56.10.20, 56.10.30;
  • attività di servizi alla persona: acconciatori, estetisti, operatori di tatuaggio e piercing;
  • attività di palestre, centri sportivi gestiti in forma imprenditoriale;
  • attività delle agenzie di viaggio.

Alla luce della detassazione prevista dall’articolo 10 bis del decreto Ristori, l’ente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la necessità di applicare alle somme la ritenuta del 4 per cento prevista per i contributi alle imprese dall’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con la risposta all’interpello numero 629 del 28 settembre 2021, arriva il chiarimento richiesto: le somme non sono imponibili.

Contributi Covid comunali alle attività chiuse: ok alla detassazione degli aiuti messi in campo dopo la pandemia

Per verificare la possibilità di applicare questo particolare trattamento, l’Amministrazione finanziaria analizza la tipologia dei contributi Covid comunali. Ci sono, infatti, alcune condizioni da rispettare.

L’articolo 54 del decreto Rilancio ha dato la possibilità a Regioni, Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali, Camere di commercio di utilizzare le proprie risorse per mettere in campo aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, “nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, secondo la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final”.

Basandosi su quanto stabilito dal DL n. 34/2020, il Comune ha in programma di erogare gli aiuti Covid alle attività messe in stand by dalle prime restrizioni adottate per arginare la pandemia.

I contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19, rientrano nel campo di applicazione della detassazione prevista dal Decreto Ristori.

L’agevolazione è prevista per i contributi di qualisasi natura che devono, però, essere riconosciuti ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica e devono essere diversi da quelli esistenti prima della pandemia.

Nel rispetto di queste condizioni, possono essere erogati da chiunque e può essere adottata qualsiasi modalità di fruizione.

Nel caso analizzato, quindi, non c’è dubbio per l’Agenzia delle Entrate:

“Le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973”.

Tutti i dettagli nel testo integrale del documento.

Agenzia delle entrate - Risposta all’interpello numero 629 del 28 settembre 2021
Trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, articolo 10-bis del 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d." decreto Ristori")

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