Contributi agricoli 2022 per operai a tempo indeterminato e apprendisti: dall’INPS le istruzioni

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Contributi agricoli 2022, dall'INPS arrivano le istruzioni sull'importo dovuto per gli operai a tempo indeterminato e gli apprendisti di cooperative e consorzi, alla luce delle novità in materia di disoccupazione e CIG introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Si estendono gli obblighi contributivi per i datori di lavoro: le regole nel messaggio n. 2225 del 27 maggio.

Contributi agricoli 2022 per operai a tempo indeterminato e apprendisti: dall'INPS le istruzioni

Contributi agricoli 2022, nuovi obblighi per i datori di lavoro in relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato e gli apprendisti.

A fare il punto delle regole, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli è il messaggio INPS n. 2225 del 27 maggio, che si sofferma sulla misura dei contributi dovuti.

Anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative e consorzi del settore agricoltura rientrano tra i lavoratori beneficiari della Naspi.

Le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono quindi tenuti al versamento del contributo di finanziamento ASpI per i lavoratori rientranti nelle nuove tutele, così come al versamento della contribuzione per il finanziamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nuovi e vecchi obblighi contributivi che si affiancano, e per quel che riguarda le novità il messaggio INPS n. 2225 del 27 maggio si sofferma sulla misura dei contributi che i datori di lavoro dovranno indicare nei flussi Uniemens.

Contributi agricoli 2022 per operai a tempo indeterminato e apprendisti: dall’INPS le istruzioni

Dalle novità in materia di Naspi, fino alle modifiche alla disciplina della cassa integrazione, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato gli obblighi contributivi per le aziende agricole.

In particolare, alla luce dell’estensione delle tutele per disoccupazione ad operai a tempo indeterminato e apprendisti, dal 1° gennaio 2022 e sia per i lavoratori neo-assunti che per quelli assunti in precedenza, le cooperative saranno tenute al versamento della relativa contribuzione.

Novità che si affianca all’estensione di CIGO e CIGS anche agli apprendisti di qualsiasi categoria, e che a livello operativo ha portato all’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi di finanziamento degli ammortizzatori sociali.

È quindi su questi aspetti che si sofferma l’INPS con il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, fornendo le tabelle con la misura dei contributi aggiuntivi dovuti e affiancandosi ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 2/2022.

Tra le novità, viene inoltre specificato che per le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e per le agenzie di somministrazione, sarà altresì necessario versare il ticket di licenziamento.

Messaggio INPS numero 2225 del 27 maggio 2022
Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984. Istruzioni contabili

Contributi agricoli 2022 per operai a tempo indeterminato

Ecco quindi le tabelle divise per categoria:

  • Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF
Voci contributiveTotaleA carico azienda (in percentuale)A carico lavoratore (in percentuale)
CUAF 0,68 0,68
CIGO - Fino a 50 dipendenti 1,70 1,70
CIGO - Oltre 50 dipendenti 2 2
CIGS 0,90 0,60 0,30
ASpI 1,31 1,31
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30 0,30
  • Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF (ossia società cooperativa iscritta all’Albo informatico delle società cooperative di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, contraddistinta dal CA 3A)
Voci contributiveTotaleA carico azienda (in percentuale)A carico lavoratore (in percentuale)
CUAF 0 0
CIGO - Fino a 50 dipendenti 1,64 1,64
CIGO - Oltre 50 dipendenti 1,94 1,94
CIGS 0,90 0,60 0,30
ASpI 0 0
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30 0,30

Contributi agricoli 2022 per apprendisti di secondo e terzo livello

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le contribuzioni come di seguito riportate.

Voci contributiveTotaleA carico azienda (in percentuale)A carico lavoratore (in percentuale)
CUAF 0,11 0,11
INAIL 0,30 0,30
CIGO - Fino a 50 dipendenti 1,70 1,70
CIGO - Oltre 50 dipendenti 2 2
CIGS 0,90 0,60 0,30
ASpI 1,31 1,31
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30 0,30

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

In tale periodo, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, CIGS, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove è prevista una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto, che si applica alle aliquote CUAF e INAIL.

Voci contributiveDurata rapporto di lavoroTotaleA carico azienda (in percentuale)A carico lavoratore (in percentuale)
CUAF 1° - 12° mese 0,02 0,02
CUAF 13° - 24° mese 0,03 0,03
CUAF oltre il 24° mese 0,11 0,11
INAIL 1° - 12° mese 0,04 0,04
INAIL 13° - 24° mese 0,09 0,09
INAIL oltre il 24° mese 0,30 0,30
CIGO 1,70 1,70
ASpI 1,31 1,31
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30 0,30

Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Contributi agricoli 2022 per apprendisti di primo livello: le agevolazioni

È pari allo 0,06 per cento della retribuzione imponibile il contributo CUAF dovuto per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, mentre la quota del contributo INAIL è invece pari allo 0,15 per cento.

Si tratta di due specifiche agevolazioni introdotte nell’ambito di questa tipologia di contratto di apprendistato, e il messaggio INPS specifica inoltre che i datori di lavoro beneficiano dello sgravio totale dell’aliquota di finanziamento per l’ASpI e del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

I datori di lavoro che possono beneficiare della suddetta agevolazione, pertanto, sono tenuti al versamento della contribuzione CUAF e INAIL nelle misure sopra indicate. Bisognerà inoltre versare la contribuzione di finanziamento CIGO e alla CIGS in relazione alle caratteristiche aziendali.

Un’ulteriore circolare interpretativa è inoltre in arrivo per quel che riguarda le assunzioni di apprendisti di primo livello per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti dal 1° gennaio 2022.

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