Contratto di apprendistato: agevolazioni, regole e tipologie

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Contratto di apprendistato: agevolazioni, tipologie e regole spiegate dall'INPS nella circolare n. 108 pubblicata il 14 novembre 2018.

Contratto di apprendistato: agevolazioni, regole e tipologie

Contratto di apprendistato, regole e agevolazioni in chiaro nella circolare n. 108 pubblicata dall’INPS il 14 novembre 2018.

La circolare chiarisce tutte le regole per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, riepilogando il regime previsto per i contratti di apprendistato a seguito delle novità normative introdotte negli ultimi anni.

Particolare rilevanza assume il riepilogo delle agevolazioni sui contratti di apprendistato delle diverse tipologie: l’INPS, con la circolare in oggetto, si sofferma sull’apprendistato professionalizzante, anche senza limiti di età, nonché sui contratti di alta formazione e ricerca e per la qualifica e il diploma professionale e non solo.

Il documento rappresenta quindi una guida completa al contratto di apprendistato, valida sia per il 2018 che per il 2019, a seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act per incentivare le nuove assunzioni con agevolazioni e sgravi contributivi.

Vediamo di seguito i chiarimenti principali forniti

Contratto di apprendistato: agevolazioni, regole e tipologie

Il contratto di apprendistato è stato interessato da importanti novità a partire dall’entrata in vigore del Jobs Act, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ai fini dell’applicazione delle diverse regole ed agevolazioni bisogna innanzitutto distinguere tra le tipologie di apprendistato vigenti

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La circolare INPS n. 108 pubblicata il 14 novembre 2018 riassume il regime contributivo, gli sgravi e le agevolazioni rivolte ai datori di lavoro e introdotte negli ultimi anni.

Nell’allegare di seguito la guida completa fornita dall’INPS, si fornisce l’analisi della disciplina vigente.

INPS - circolare numero 108 del 14 novembre 2018
Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Come funziona il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è definito dall’articolo 41 del D.Lgs n. 81/2015 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e a favorire l’occupazione dei giovani.

Il contratto, che dovrà avere forma obbligatoriamente scritta, dovrà contenere anche le regole relative alla formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire al neoassunto. Questo perché la particolarità dell’apprendistato è quella di conciliare formazione e attività lavorativa, per tutto il periodo di durata previsto.

A tal proposito, l’INPS ricorda che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di sei mesi. Soltanto qualora il CCNL di categoria lo preveda esplicitamente, la durata potrà essere inferiore.

Non esistono differenze sostanziali tra apprendistato e ordinarie tipologie di contratto subordinato a tempo indeterminato. Un aspetto sul quale prestare particolare attenzione è la conferma o meno dell’apprendista.

È l’articolo 42, comma 4 del Jobs Act a prevedere la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto al termine del periodo di apprendistato.

In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto di apprendistato: retribuzione e obblighi del datore di lavoro

Il dipendente assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

In ogni caso, tra gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dell’apprendista vi è quello di garantire adeguata formazione. Pertanto ciascun contratto dovrà prevedere la presenza di un tutore o referente aziendale.

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione, il datore di lavoro è sottoposto a sanzione ed è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

La circolare INPS specifica inoltre che il datore di lavoro ha facoltà di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni.

Quanti apprendisti può assumere un datore di lavoro

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione autorizzate è stabilito dall’articolo 42, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2.

Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%.

In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti.

Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.

Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, è disciplinato dall’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Il nuovo dettato normativo riconduce a questa fattispecie contrattuale sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica ed il diploma professionale sia quelli di istruzione secondaria superiore che quelli di specializzazione tecnica superiore. In precedenza, in vigenza del Testo Unico, questi erano conseguibili con il contratto di apprendistato di alta formazione.

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.

Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

La durata del contratto (art. 43, comma 2) è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.

Ci sono alcuni casi in cui è possibile la proroga di un anno del contratto:

  • per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
  • per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato:

  • nessun riconoscimento retributivo per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo (art. 43, comma 7);
  • 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, comma 7);
  • misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro (art. 42, comma 5, lett. b).

La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Contratto di apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante, c.d. di secondo livello, è disciplinato dall’articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015, che al comma 1 dispone:

“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni”

La norma prevede inoltre che il contratto possa essere stipulato anche con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e non può essere inferiore a sei mesi.

Contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età

L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche senza considerare i limiti di età in due diversi casi: per i percettori di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL, disoccupazione edile, ecc..) allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati ed è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano:

“in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo”

Questa tipologia di contratto di apprendistato è finalizzata al conseguimento di una laurea, del dottorato di ricerca, di diplomi relativi a percorsi di ITS o allo svolgimento di attività di ricerca o praticantato per l’accesso a professioni ordinistiche.

L’importo della retribuzione è calcolato così come per l’apprendistato di primo livello.

Agevolazioni e contributi contratto di apprendistato

La circolare INPS n. 108 del 14 novembre contiene un’attenta analisi delle agevolazioni per i datori di lavoro e dei contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali.

A favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato si applicano le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta.
Per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7 e art. 45, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015), non sussistono obblighi contributivi.

La contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Per i periodi di formazione svolti, invece, all’interno dell’azienda la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa.

Importo contributi dovuti dal datore di lavoro sui contratti di apprendistato

In merito agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La misura è così articolata in relazione alle differenti coperture:

AssicurazioniIntera durata del rapporto di apprendistato
Fondo pensioni lavoratori dipendenti 9,01
CUAF 0,11
Indennità economica di malattia 0,53
Indennità economica di maternità 0,05
INAIL 0,30
Totale 10,00

All’aliquota contributiva del 10% deve aggiungersi:

  • l’aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.

Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della citata legge n. 296/2006 dispone che la:

“complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Anche per l’aliquota contributiva così determinata si aggiunge il contributo Naspi (pari all’1,61%).

Si ricorda inoltre che in merito alle agevolazioni sull’apprendistato, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro, stabilito in via generale sulla base delle sopra citate misure crescenti dall’1,50% (primo anno) al 3% (secondo anno) al 10% (terzo anno), è abbattuto integralmente.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2017, ha introdotto l’esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di euro 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.

La durata dell’esonero è stabilita in tre anni dall’assunzione.

Infine, si evidenzia che, in linea di continuità con la previgente disciplina, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Al riguardo, nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

Contratto di apprendistato: le agevolazioni per i datori di lavoro

Nell’analisi delle agevolazioni contributive per il contratto di apprendistato si analizzano le regole previste per ciascuna tipologia

1. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello

L’articolo 1, comma 240 della Legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Ai datori di lavoro sono pertanto rivolte le seguenti agevolazioni:

  • non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;
  • è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), dall’articolo 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è quindi pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, importo che in caso di prosecuzione è pari all’11,61% per i 12 mesi successivi alla conferma dell’apprendista.

2. Agevolazioni contratto di apprendistato professionalizzante

La misura della contribuzione dovuta con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante, a far tempo dal 24 settembre 2015, ha subito delle modifiche in ragione delle novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015.

In particolare:

  • in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione riportata al paragrafo 3.2. è incrementata, ai sensi dell’articolo 2, del D.Lgs n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di CIGO/CIGS, secondo quanto precisato al paragrafo 3 del messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016;
  • in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del D.Lgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016).

Le stesse regole di applicano anche nei casi di apprendistato senza limiti di età in favore di lavoratori percettori di mobilità o disoccupazione.

3. Agevolazioni contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è quello previsto, in via generale, dall’articolo 42, comma 6, del D.Lgs n. 81/2015, illustrato al precedente paragrafo 3.2., con esclusione degli incentivi introdotti dall’articolo 1, commi 308-310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’assunzione di lavoratori che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro, riferiti, nell’ambito del contratto di apprendistato, alla sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante.

(Per ulteriori dettagli sulle agevolazioni contributive si rimanda alla circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018 sopra allegata)

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