Congedo parentale, maternità, paternità e gestione separata INPS: i contributi richiesti

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Congedo parentale, con la circolare INPS numero 71 del 3 giugno 2020 vengono riepilogate le modifiche del decreto legge numero 101 del 3 settembre 2019 che riguardano i lavoratori iscritti alla gestione separata: i contributi necessari per avere diritto alla maternità e paternità passano da 3 mesi ad un mese.

Congedo parentale, maternità, paternità e gestione separata INPS: i contributi richiesti

Congedo parentale, i contributi necessari per avere diritto alla maternità e paternità per i soggetti iscritti alla gestione separata passano da 3 mesi ad un mese.

Lo spiega la circolare INPS numero 71 del 3 giugno 2020 che riporta i cambiamenti del decreto legge numero 101 del 3 settembre 2019.

Tale provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2019 ed in vigore dal giorno successivo, segna uno spartiacque: per l’indennità relativa ai periodi di maternità o paternità iniziati il 5 settembre 2019 o successivamente è richiesta una sola mensilità di contribuzione.

Per il periodo precedente rimane il requisito delle tre mensilità.

Nulla cambia, invece, per le istruzioni contabili e per il regime fiscale: le regole da applicare sono le stesse per tutti i lavoratori interessati.

Congedo parentale, maternità e paternità: i contributi per la gestione separata INPS

Il congedo parentale e l’indennità di maternità e paternità sono al centro della circolare INPS numero 71 del 3 giugno 2020.

INPS - Circolare numero 71 del 3 giugno 2020
Modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128. Istruzioni contabili.

Attraverso il documento di prassi l’Istituto mette al corrente dei cambiamenti apportati dal decreto legge numero 101 del 3 settembre 2019, con oggetto “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Tale decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre ed in vigore a partire dal 5 settembre 2019, cambia i requisiti contributivi per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

Per le indennità relative ai periodi a partire dal 5 settembre è richiesta una sola mensilità di contribuzione, diversamente dalle 3 mensilità richieste in precedenza.

Il decreto citato, che è stato poi convertito nella legge numero 128 del 2 novembre 2019, contiene misure per l’ampliamento delle tutele previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

In merito l’INPS fornisce le istruzioni legate alle modifiche apportate.

Congedo parentale, il diritto alla maternità e paternità: le istruzioni INPS

Il documento di prassi dell’INPS riporta le istruzioni operative necessarie, dopo i cambiamenti del decreto citato.

Come anticipato, il requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile viene ridotto ad una sola mensilità di contribuzione dovuta.

Restano invece invariate le seguenti condizioni:

  • il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
  • la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
  • l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’articolo 64-ter del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Viene garantito il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente. L’automaticità delle prestazioni non è applicabile in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla gestione stessa.

La circolare INPS sottolinea inoltre che la riforma si applica sia al parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.

Per quanto riguarda l’applicabilità delle modifiche, il documento di prassi spiega che sono interamente indennizzabili i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del citato decreto legge.

Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019.

Viste le modifiche applicate anche ai congedi parentali, l’INPS fornisce le seguenti istruzioni:

  • la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale;
  • qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Congedo parentale, maternità e paternità: le istruzioni contabili e il regime fiscale

Nella parte finale del documento di prassi l’INPS riepiloga anche le istruzioni contabili e il regime fiscale applicabile dopo le modifiche del decreto citato.

Dal momento che la disposizione normativa introduce cambiamenti di natura amministrativa, le istruzioni rimangono invariate.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili si deve fare riferimento ai seguenti documenti di prassi:

Non ci sono mutamenti neppure nel regime fiscale applicabile. L’INPS, quando dovuta, effettuerà la ritenuta alla fonte in base a quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del TUIR, o dell’articolo 25 nei casi di indennità in sostituzione del reddito di lavoro autonomo.

I soggetti che applicano il regime forfettario devono certificare l’importo ai fini fiscali nella Certificazione Unica Analitica, CUA, ma non verrà loro applicata la ritenuta d’acconto.

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