Concordato preventivo: comunicazione in caso di creditori ipotecari

Cristina Cherubini - Diritto societario

Negli ultimi anni molte delle comunicazioni obbligatorie previste dalla ex legge fallimentare sono state snellite e rese più immediate e fruibili grazie all'avvento della PEC, anche se molto spesso si incontrano ancora molti interrogativi.

Concordato preventivo: comunicazione in caso di creditori ipotecari

La posta elettronica certificata ha sicuramente portato notevoli miglioramenti in termini di economicità, celerità, ed efficienza nelle notificazioni delle comunicazioni obbligatorie ed aventi peso legale nella pratica di diverse procedure, tra cui sicuramente anche quelle di tipo concorsuale.

Molte delle comunicazioni che dovevano esser fatte anni fa a mezzo raccomandata A/R o con l’ausilio di un ufficiale giudiziario, sono ad oggi possibili, e quindi hanno pari valenza legale se fatte utilizzando la posta elettronica certificata.

Il decreto legge 179/2012 con l’art. 17 ha modificato ed integrato quanto previsto dall’art. 93 legge 267/1942 andando a prevedere nello specifico la possibilità per il curatore di comunicare la PEC della procedura attraverso la quale potrà poi inviare le comunicazioni ufficiali ai creditori, oltre che ricevere le istanze di ammissione al passivo.

Resta però acceso un interrogativo, relativo ad un caso specifico, riguardante le comunicazioni richieste dal legislatore in caso di presenza di creditori ipotecari.

Vendita di un bene soggetto ad ipoteca: comunicazione e adempimenti

Nel caso in cui all’interno di una procedura vi sia tra l’attivo uno o più beni sui quali grava una ipoteca, il legislatore prevede particolari accortezze ed adempimenti che il curatore deve seguire al fine di compiere correttamente il mandato.

Il curatore dovrà infatti predisporre delle procedure di vendita competitive avvalendosi anche di soggetti specializzati, quali ad esempio siti di pubblicazione delle aste, di pubblicità e portali ove gestire eventuali vendite svolte in modalità telematica.

La condotta e l’operato del curatore dovrà difatti portare ad ottenere una gestione della procedura di vendita trasparente, equilibrata e competitiva.

Oltre ai doveri tradizionali di comunicazione della data in cui dovranno avvenire le operazioni di vendita, vi sono alcuni adempimenti aggiuntivi che vengono richiesti al curatore nel caso in cui si verifichino particolari condizioni.

L’art. 107 comma 3 legge 267/1942 prevede difatti che

“per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio”

Nel momento in cui quindi il giudice delegato notifica l’ordinanza di vendita al curatore, ed egli si attiva con le operazioni di pubblicazione dell’asta, dovrà altresì procedere con le operazioni di comunicazione di quanto sopra esposto, nel caso in cui dovessero esistere creditori di tipo ipotecario.

Mezzi di notifica in caso di creditori ipotecari: la PEC come soluzione

Il DPR 11 Febbraio 2005 n. 68 ha stabilito che la Posta Elettronica Certificata anche detta PEC assume valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il legislatore ha poi stabilito nello specifico i casi in cui tale forma di invio di e-mail certificate possa essere utilizzata in sostituzione di modalità ormai desuete di comunicazione.

In alcuni casi non è però ancora chiaro se è possibile utilizzarla e se tale eventuale fruizione è effettivamente valida ai fini legali.

Il caso più dibattuto riguarda la comunicazione necessaria ai fini dell’art. 107 comma 3 ex legge fallimentare, ovvero dell’avviso da notificare ai creditori ipotecari nel caso in cui vengano compiute operazioni di vendita competitiva sui beni sopra i quali loro vantano una garanzia reale.

La prassi sempre più ha condotto i soggetti ad utilizzare la PEC per assolvere alle obbligazioni di comunicazione e notifica imposte dal citato articolo 107, ma non vi sono reali previsioni normative che confermino che tale procedura sia ad oggi corretta.

Non rientrando tale comunicazione ai creditori ipotecari tra quelle specificatamente previste dal legislatore fra quelle esperibili attraverso la semplice PEC, sembra doveroso far riflettere i soggetti obbligati a tale comunicazione, che il metodo ancor oggi considerato il più sicuro è quello di avvalersi di un ufficiale giudiziario.

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