Cessione d’azienda: anche la rendita vitalizia può generare una plusvalenza

Emiliano Marvulli - Imposte

Anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente si configura una plusvalenza tassabile. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 20746 del 1° agosto 2019.

Cessione d'azienda: anche la rendita vitalizia può generare una plusvalenza

Si può configurare una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente perché il corrispettivo così concordato, seppur incerto in quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha comunque un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20746/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 200746 del 1° agosto 2019
Cessione d’azienda: anche la rendita vitalizia può generare una plusvalenza. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 200746 del 1° agosto 2019.

La sentenza - La controversia ha avuto origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’imputazione in capo al contribuente della plusvalenza derivante dalla cessione di un’azienda, con attività di farmacia e commercio al minuto di articoli di profumeria, dal padre al figlio.

Detta operazione prevedeva che il corrispettivo fosse costituito da una rendita vitalizia mensile, che il contribuente dichiarava ai fini reddituali su base annuale, secondo un criterio “di cassa”, essendo la rendita assimilabile fiscalmente al reddito di lavoro dipendente. Di diverso avviso l’Ufficio finanziario, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda attraverso la capitalizzazione della rendita vitalizia e imputare il reddito per la determinazione dell’imposta nel periodo d’imposta nel quale il contratto di cessione era stato concluso. Di qui l’emissione dell’atto impositivo per omessa dichiarazione della plusvalenza tassabile nell’anno di competenza, avverso cui il contribuente ha proposto ricorso, respinto sia in primo che in secondo grado.

L’imprenditore ha così impugnato la decisione d’appello dinanzi ai giudici si cassazione, lamentando violazione degli artt. 54, comma 3 e 75 del D.P.R. n. 917/1986, vigenti ratione temporis.

Anche in sede di legittimità il ricorso è stato respinto, sulla base di un principio consolidato per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si può configurare una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente. Detto corrispettivo, infatti, seppur incerto in quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha comunque un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, riconosciuti dall’ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda poi la determinazione del momento rilevante ai fini impositivi per la realizzazione della plusvalenza, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che deve farsi riferimento a quello di perfezionamento del contratto per effetto del consenso delle parti.

Al fine di inquadrare correttamente la questione, è bene rimarcare che una cosa è la tassazione delle rendite in quanto tali, dal punto di vista fiscale equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, un’altra è l’imposizione della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda, che è l’oggetto dell’atto impositivo da cui è scaturita la presente controversia. Infatti è su questo specifico aspetto che si controverte in questa sede e, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che il prezzo realizzato sia stato convenuto nella forma della rendita vitalizia non comporta che il presupposto dell’imposizione della plusvalenza tassata divenga la periodica percezione della stessa rendita, piuttosto che la realizzazione, al momento della conclusione del contratto di alienazione, della contestata plusvalenza”.

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