Cassa integrazione, anticipo del 40 per cento: dall’INPS le istruzioni per la restituzione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS nel messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022 fornisce le istruzioni per la restituzione delle somme relative all'anticipo del 40 per cento dei trattamenti di cassa integrazione con causale Covid. La possibilità di richiedere l'anticipo è stata prevista dal Decreto Rilancio. In caso di indebito il datore di lavoro dovrà restituire l'importo tramite avviso di pagamento PagoPA.

Cassa integrazione, anticipo del 40 per cento: dall'INPS le istruzioni per la restituzione

Cassa integrazione con anticipo del 40 per cento: in caso di indebito i datori di lavoro devono restituire le somme ricevute tramite avviso di pagamento PagoPA.

Lo chiarisce l’INPS che fornisce le istruzioni operative tramite il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022.

Come previsto dal Decreto Rilancio del 2020, in caso di richiesta, il trattamento di integrazione salariale con causale Covid poteva essere anticipato ai lavoratori tramite il pagamento diretto da parte dell’INPS del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Nell’eventualità di importi anticipati indebitamente l’Istituto provvede al recupero delle somme erogate. Il datore di lavoro dovrà restituire l’importo tramite avviso di pagamento PagoPA.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di pagare a rate. Al totale da restituire non viene applicato alcun interesse in caso di rispetto dei termini di scadenza.

Cassa integrazione, anticipo del 40 per cento: dall’INPS le istruzioni per la restituzione

Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022 l’INPS fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di recupero delle somme concesse indebitamente in seguito alla richiesta di anticipo del trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Rilancio ai lavoratori destinatari dei trattamenti, previa richiesta, è stata anticipata a pagamento diretto una somma pari al 40 per cento delle ore autorizzate per l’intero periodo.

L’anticipo è stato erogato in relazione ai trattamenti di:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Questa soluzione ha permesso al lavoratore di beneficiare in breve tempo di una somma consistente.

Per ottenere l’anticipo il datore di lavoro era tenuto a presentare la richiesta al momento della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Come specificato dalla normativa, l’INPS:

“provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.”

Nelle ipotesi di erogazione indebita dell’anticipo, infatti, l’Istituto provvederà al recupero delle somme nei confronti dei datori di lavoro.

In particolare, le somme erogate vengono considerate non dovute per uno dei seguenti motivi:

  • è stato anticipato un importo superiore a quello dovuto, risultante dal flusso UNIEMENS CIG/SR41 inviato entro i termini di decadenza;
  • l’anticipo è stato erogato in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo perché non dovuto oppure perché la richiesta non è stata inviata entro i termini di decadenza.

Infine, nel caso di erogazioni effettuate a prescindere dall’autorizzazione della domanda, l’INPS procederà al recupero dell’importo relativo alle richieste annullate o non concesse.

Cassa integrazione e anticipo del 40 per cento, modalità di pagamento delle somme dovute

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dall’INPS dovessero emergere delle irregolarità, in relazione al pagamento effettuato a titolo di anticipo del 40 per cento del trattamento di integrazione salariale, i datori di lavoro interessati riceveranno l’apposita comunicazione di debito.

Questi dovranno adempiere al versamento entro 60 giorni dalla notifica, restituendo le somme dovute tramite avviso di pagamento PagoPA.

Per accedere agli avvisi tramite il sito INPS è necessario utilizzare le credenziali SPID, almeno di secondo livello, CIE o CNS. È possibile visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento al seguente percorso:

“Prestazioni e servizi - Servizi - Portale dei Pagamenti - Indebiti dei Datori di Lavoro.”

I datori di lavoro tenuti all’adempimento possono effettuare il pagamento tramite diverse modalità:

  • tramite il pagamento online PagoPA, accessibile dal portale dei pagamenti del sito INPS, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di pagamento innovativi;
  • tramite canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA generato sul sito INPS;
  • tramite App IO, utilizzando i dati dell’avviso di pagamento ricevuto o visualizzato dal portale dei pagamenti.

Nel caso di crediti superiori a 100 euro è possibile optare per il pagamento a rate. L’opzione della rateazione sarà proposta in automatico dal sistema e non c’è bisogno di presentare una domanda specifica.

In caso di rateazione si applicano le seguenti regole:

  • le rate mensili correnti non possono essere inferiori a 60 euro fatta salva la rata finale;
  • la rateazione non può superare i 24 mesi;
  • le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla data di scadenza della precedente.

Per entrambe le opzioni la somma dovuta non sarà maggiorata da alcun interesse. Questo sarà applicato solamente in caso di mancato pagamento entro la scadenza prevista oppure in caso di mancato versamento di due rate consecutive.

In questo caso l’avviso di addebito sarà consegnato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione che provvederà al recupero forzato.

INPS - Messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022
Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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