Cassa integrazione con pagamento INPS: istruzioni sull’anticipo del 40%

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione con pagamento INPS: istruzioni sull'anticipo del 40% erogato entro 15 giorni dall'invio della domanda. Nel messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020, l'Istituto fornisce chiarimenti sulla novità del Decreto Rilancio. Dal 18 giugno è possibile presentare richiesta.

Cassa integrazione con pagamento INPS: istruzioni sull'anticipo del 40%

Cassa integrazione con pagamento INPS: con il messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020, arrivano le istruzioni su come richiedere l’anticipo del 40% delle ore autorizzate per tutto il periodo di sospensione o riduzione delle attività a causa dell’emergenza coroanvirus.

Dal 18 giugno è possibile beneficiare di questa novità introdotta dal Decreto Rilancio: le somme saranno erogate ai lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

INPS - Messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020
Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

Cassa integrazione con pagamento INPS: istruzioni sull’anticipo del 40%

L’anticipo del 40% in caso di cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS è applicabile alle richieste inviate a partire dal 18 giugno per le seguenti tipologie di integrazione salariale:

  • CIGO;
  • Assegno ordinario FIS;
  • CIGD, cassa integrazione in deroga.

Come specifica l’Istituto, nella prima fase di applicazione della novità, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, la domanda può essere presentata entro la scadenza del 3 luglio.

Anche per richiedere il pagamento diretto INPS con anticipo del 40%, bisogna presentare domanda di accesso utilizzando i canali canonici, ovvero:

  • cassa integrazione ordinaria:
    • Servizi per aziende e consulenti;
    • CIG e Fondi di Solidarietà;
    • Cig Ordinaria;
  • cassa integrazione in deroga:
  • Servizi per aziende e consulenti;
  • CIG e Fondi di Solidarietà;
  • CIG in Deroga INPS;
  • assegno ordinario FIS:
  • Servizi per aziende e consulenti;
  • CIG e Fondi di Solidarietà;
  • Fondi di solidarietà.

Se in fase di domanda si richiede il pagamento diretto, dal 18 giugno la procedura permette di chiedere o meno l’anticipo del 40% all’INPS:

  • selezionando l’opzione impostata sul “SI”;
  • oppure procedendo con la rinuncia.

Come richiedere la cassa integrazione con pagamento INPS e anticipo del 40%

Gli intermediari e i datori di lavoro che richiedono la cassa integrazione con pagamento INPS e anticipo del 40% sono tenuti a compilare una serie di campi aggiuntivi:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

In questo modo all’INPS viene inoltrata la domanda di cassa integrazione con pagamento diretto e la richiesta di ottenere le somme in anticipo, entro circa due settimane.

A sottolinearlo è il messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020 in cui si legge:

“L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.”

Nella prima fase, per garantire pagamenti più rapidi ai lavoratori, l’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

A regime, l’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, arriverà solo per le domande di CIGO, CIGD già autorizzate dall’INPS.

Secondo le ultime novità introdotte dal DL numero 52 del 2020, che modifica il Decreto Rilancio, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In questo primo periodo di applicazione della norma, il modello “SR41” deve essere trasmesso entro la scadenza del 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello.

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

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