Cassa integrazione, proroga dei termini: istruzioni su nuova richiesta o domanda respinta

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, proroga dei termini al 31 marzo: arrivano le istruzioni INPS in caso di richiesta mai presentata o di domanda inviata e respinta. La nuova scadenza riguarda l'accesso alla CIG per i periodi che arrivano fino a novembre 2020. I datori di lavoro hanno più tempo a disposizione anche per trasmettere i modelli SR41 e SR43 con i dati per il pagamento. I dettagli nel messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021.

Cassa integrazione, proroga dei termini: istruzioni su nuova richiesta o domanda respinta

Cassa integrazione, proroga dei termini al 31 marzo: con il messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021, arrivano le istruzioni INPS sulle novità introdotte dall’articolo 11 del DL numero 193 del 2020.

L’Istituto fa luce sulle modalità operative da seguire in caso di domanda respinta o di richiesta mai presentata da parte dei datori di lavoro. La nuova scadenza riguarda l’accesso alla CIG per i periodi che arrivano fino a novembre 2020.

La revisione dei tempi riguarda anche la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 con i dati per il pagamento.

Cassa integrazione, proroga dei termini: istruzioni INPS anche in caso di domanda respinta

Il Decreto Milleproroghe ha spostato al 31 marzo 2021 i termini per la trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione scaduti nel 2020.

La proroga riguarda i seguenti trattamenti connessi all’emergenza coronavirus:

  • cassa integrazione, ordinaria e in deroga;
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale;
  • cassa integrazione speciale operai agricoli, CISOA.

Come ricorda il messaggio INPS numero 1008 del 9 marzo 2021, secondo le regole introdotte dal Decreto Rilancio, le domande di accesso alla CIG COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il prolungamento dei termini previsto dal Decreto Milleproroghe, infatti, interviene sulle scadenze del 2020 dando più tempo ai datori di lavoro per le domande di accesso ai trattamenti che si riferiscono a periodi del 2020 fino a novembre compreso. Non oltre.

Per le settimane di CIG richieste relativamente al mese di dicembre 2020, i termini decadenziali scadono a gennaio 2021.

Non solo le domande ma anche i modelli SR41 e SR43 con i dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020, possono essere inviati entro la scadenza del 31 marzo 2021.

La proroga, quindi, si riferisce ai documenti relativi a “eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020”.

Cassa integrazione, proroga dei termini: istruzioni IPNS anche in caso di domanda respinta

La proroga dei termini della cassa integrazione 2020 riapre i canali per l’accesso alla CIG sia per i datori che non hanno inviato la richiesta di beneficiare degli ammortizzatori sociali sia in caso di domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza.

Coloro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, riferita a periodi fino a novembre 2020, hanno tempo fino alla scadenza del 31 marzo per farlo. Stessa regola vale per la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati, utili per comunicare all’Istituto i dati di pagamento.

Nel messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021 l’INPS specifica:

“A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio”.

In caso di domande già inviate e respinte con “una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda” i datori di lavoro, per il riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze e non sarà necessario ripetere la trasmissione del modello SR41 e SR43.

Una nuova domanda, invece, deve essere inviata in caso di un accoglimento parziale della domanda di CIG:

“Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi”.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021.

INPS - Messaggio numero 1008 del 9 marzo 2021
Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative.

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