Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale: l'INPS aggiusta il tiro sulle istruzioni fornite a settembre e specifica che i datori di lavoro hanno diritto all'esonero. I dettagli e le modalità per recuperare le somme versate nella circolare numero 143 del 9 dicembre 2020.

Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale

Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale: l’INPS corregge le istruzioni fornite lo scorso settembre e specifica che i datori di lavoro hanno diritto all’esonero dal versamento. A chiarirlo la circolare numero 143 del 9 dicembre 2020, che fornisce anche indicazioni sul recupero delle somme già pagate.

I chiarimenti riguardano la particolare categoria di CIGS accessibile nell’ambito del contratto di espansione, previsto dal Decreto Crescita.

Il testo ha rivisto l’articolo 41 all’interno del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione per imprese con organico superiore alle 1.000 unità che hanno necessità di avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico che hanno un impatto sui processi aziendali.

L’utilizzo del nuovo strumento è vincolato all’avvio di una procedura di consultazione sindacale, secondo l’impianto previsto dall’articolo 24 del citato D.lgs n. 148/2015, e ha una duplice funzione:

  • si inseriscono forze nuove nel proprio organico;
  • si avvia un percorso di riqualificazione del personale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze individuali e collettive.

Per il personale che, difficilmente potrebbe essere impiegato in modo produttivo a causa dello sviluppo tecnologico avviato, le imprese hanno due possibilità:

  • concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo;
  • per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per garantire un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze professionali.

La CIGS nell’ambito del contratto di espansione può essere richiesta per un massimo di 18 mesi non continuativi che, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici, non si conteggiano nel quinquennio di riferimento.

Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale

Lo scorso 3 settembre l’INPS con la circolare numero 98 ha fornito una serie di istruzioni sull’accesso alla cassa integrazione nell’ambito del contratto di espansione stabilendo la necessità di versare il contributo addizionale, come previsto dall’articolo 5 del Decreto legislativo numero 148 del 2015.

Veniva stabilito, quindi, l’obbligo per l’azienda di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Ma con la circolare numero 143 del 9 dicembre 2020 si aggiusta il tiro e si stabilisce l’esonero dal versamento per i datori di lavoro che accedono alla CIGS nell’ambito del contratto di espansione:

“Al riguardo, è necessario fare presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate”.

Cassa integrazione e contratto di espansione, non è dovuto il contributo addizionale

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già versato i contributi addizionali in linea con quanto stabilito dalla prima circolare sul tema, hanno la possibilità di recuperare le somme versate.

La procedura di calcolo provvederà alla restituzione con l’emissione di eventuale nota di rettifica, si legge nel documento.

Mentre per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le modalità operative indicate.

Il codice da utilizzare con il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)” è “L046” da inserire nell’elemento: “DenunciaAziendale - ConguagliCIG-CIGAutorizzata-CIGStraord-CongCIGSACredito-CongCIGSAltre-CongCIGSAltCaus”.

Mentre l’importo posto a conguaglio deve essere inserito nell’elemento “CongCIGDAltImp”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 143 del 9 dicembre 2020.

INPS - Circolare numero 143 del 9 dicembre 2020
Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro. Istruzioni operative e contabili

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