Cassa integrazione Covid, le istruzioni INPS sui termini di decadenza del conguaglio

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid, le istruzioni INPS sui termini di decadenza per il conguaglio. Il messaggio numero 1530 del 6 aprile 2022 fornisce le istruzioni, a parziale rettifica delle modalità operative del messaggio 4624 del 2021, sulle disposizioni previste dalla legge di conversione del Decreto fiscale.

Cassa integrazione Covid, le istruzioni INPS sui termini di decadenza del conguaglio

Cassa integrazione Covid, con il messaggio INPS numero 1530 del 6 aprile 2022 l’Istituto fornisce le istruzioni sui termini di decadenza per il conguaglio, sulla base delle disposizioni del Decreto fiscale 2022.

Il documento di prassi rettifica le indicazioni del precedente messaggio numero 4624 del 2021, che a sua volta indicava le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.

Le autorizzazioni il cui termine di decadenza è compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 avranno la scadenza differita al 31 dicembre 2021.

Entro tale data i conguagli esposti saranno considerati in termini.

Cassa integrazione Covid, le istruzioni INPS sui termini di decadenza del conguaglio

Il messaggio INPS numero 1530 del 6 aprile 2022 fornisce indicazioni sulle misure relative alla cassa integrazione Covid, previste dal Decreto fiscale 2022.

INPS - Messaggio numero 1530 del 6 aprile 2022
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021.

Nello specifico vengono riportate le istruzioni su quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2021, numero 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 e in vigore dal giorno successivo.

L’articolo 11 bis prevede lo spostamento dei termini di decadenza relativi alla cassa integrazione Covid e ne assicura la copertura finanziaria.

In particolare vengono differiti i termini decadenziali dell’invio delle domande di accesso alla cassa integrazione Covid e quelli dell’inoltro dei dati relativi al conguaglio.

Le scadenze individuate sono quelle che ricadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Le istruzioni sul tema sono state fornite dal messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021 mentre le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio sono state fornite dal messaggio 4624 del 23 dicembre dello scorso anno.

Il messaggio di oggi, 6 aprile 2022, rettifica quanto indicato con il precedente messaggio.

Cassa integrazione Covid, conguagli fino al 31 dicembre 2021 in termini

Il messaggio INPS del 6 aprile 2022 interviene a parziale rettifica del precedente messaggio sui termini decadenziali relativi ai conguagli.

Nello specifico, nel testo del documento di prassi si legge quanto di seguito riportato:

“A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.”

I conguagli che si riferiscono alle autorizzazioni sono considerati in termini se esposti nei flussi di competenza fino a dicembre 2021.

Nei casi indicati, quindi, i conguagli saranno accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

I datori di lavoro che hanno provveduto all’esposizione del conguaglio oltre il termine originario, resta la possibilità di inviare i flussi regolarizzativi per generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.

La possibilità era già stata prevista dal messaggio numero 4624 del 2021.

La scadenza da prendere in considerazione, per l’inoltro dei flussi di regolarizzazione, è quella del 30 aprile 2022.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network