Cartella di pagamento illegittima in assenza del riferimento normativo degli interessi

Emiliano Marvulli - Imposte

Nel caso in cui una cartella di pagamento sia il primo atto per far conoscere al contribuente gli interessi dovuti, oltre all'importo richiesto deve essere indicata la normativa di riferimento e la decorrenza degli accessori dovuti

Cartella di pagamento illegittima in assenza del riferimento normativo degli interessi

Se la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente la pretesa riguardante gli interessi, l’atto deve obbligatoriamente indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza necessariamente specificare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.

In mancanza la cartella è illegittima limitatamente al computo degli interessi. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34634 del 24 novembre 2022.

Cartella di pagamento illegittima in caso di assenza del riferimento normativo relativo agli interessi dovuti: ecco l’ultima ordinanza della Corte di Cassazione in materia

La controversia riguarda l’impugnazione da parte di una società di capitali di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per riprese IRAP ed IVA relative all’anno di imposta 2008.

La causa è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, a parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società, annullava la cartella impugnata limitatamente al computo degli interessi.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando violazione dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria la motivazione della cartella in ordine al procedimento di calcolo degli interessi.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente e lo hanno rigettato.

Cartella di pagamento, dichiarazione dei redditi e richiamo all’atto originario

È principio oramai pacifico che la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione presentata dal contribuente, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima.

Ciò premesso, con specifico riferimento al profilo concernente la motivazione dell’atto impugnato in ordine agli interessi ed alle sanzioni, si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la Sent. n. 22281 del 14.7.2022.

In questa sede è stato chiarito che allorquando la cartella di pagamento segua l’adozione di un atto fiscale prodromico che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, ad esempio un avviso di accertamento, la cartella è da ritenersi

“congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accesso”

Diversamente, se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

La fonte normativa, peraltro, può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa o del tipo di tributo a cui questi accedono.

In particolare, proprio con riferimento all’ipotesi di controllo automatizzato, le Sezioni Unite hanno chiarito che

“il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella”

Nel caso di specie la CTR ha dato corretta applicazione ai suddetti principi laddove ha chiarito che la cartella di pagamento, emessa sulla base dei dati esposti in dichiarazione, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale solo con riferimento all’imposta dovuta e non agli interessi.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 34634 del 24 novembre 2022
La cartella di pagamento, oltre all’importo richiesto, deve indicare la normativa di riferimento e la decorrenza degli interessi dovuti. Se non sono indicati la cartella è illegittima, per la parte relativa al computo degli interessi.

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