Cartella esattoriale nulla se manca il calcolo degli interessi

Cartella esattoriale nulla se manca il calcolo degli interessi (oppure se questo è incompleto e/o non analitico). Ecco l'importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 10481 del 3 maggio 2018.

Cartella esattoriale nulla se manca il calcolo degli interessi

La cartella esattoriale o di pagamento che non reca i criteri di calcolo degli interessi è nulla perché lesiva dei diritti del contribuente, che deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

Questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 10481 del 3 maggio 2018.

Cartella esattoriale nulla se manca il calcolo degli interessi (oppure se lo stesso è incompleto e/o non analitico)
La cartella esattoriale è da considerarsi nulla se manca il calcolo degli interessi oppure se lo stesso è incompleto e/o non analitico. È questo l’importante principio statuito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 10481 del 3 maggio 2018.

Il contenuto della sentenza - La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente ai fini IRPEF risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza irrevocabile.

La causa giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo i motivi di ricorso del contribuente, annullava la cartella “limitatamente all’importo degli interessi dovuti, mancando l’indicazione dei criteri di calcolo.”

Il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria - L’Agenzia delle entrate ha impugnato le sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l’errore dei giudici di merito che hanno ritenuto necessaria l’esplicitazione, all’interno della cartella di pagamento, dei criteri di calcolo degli interessi, considerato che gli stessi sono predeterminati per legge in maniera rigida.

La decisione dei giudici - I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

Infatti, i motivi di ricorso sono apparsi palesemente in contrasto con il principio giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui, “in materia di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata … dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.

Da tale principio di diritto si deduce che la mancata allegazione dei criteri di calcolo degli interessi, al pari di una indicazione sommaria e non analitica, costituisce una violazione grave al diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

Da qui la carenza di motivazione nei criteri di calcolo degli interessi che ha portato al rigetto del ricorso da parte dei giudici di Piazza Cavour e alla conseguente conferma dell’annullamento dell’intera cartella di pagamento.

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