Buoni pasto non utilizzati, l’indennità sostitutiva non costituisce reddito di lavoro

Rosy D’Elia - Irpef

Buoni pasto non utilizzati a causa dell'emergenza coronavirus, l'indennità sostitutiva non costituisce reddito di lavoro dipendente, allo stesso modo delle somme corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 301 del 2 settembre 2020.

Buoni pasto non utilizzati, l'indennità sostitutiva non costituisce reddito di lavoro

Buoni pasto non utilizzati a causa della chiusura delle strutture di ristorazione per l’emergenza coronavirus, l’indennità sostitutiva corrisposta dal datore di lavoro non costituisce reddito di lavoro dipendente, perché riconducibile alle somme corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 301 del 2 settembre 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sui buoni pasto non utilizzati arriva dall’analisi di un caso pratico.

Buoni pasto non utilizzati, l’indennità sostitutiva non costituisce reddito di lavoro

Protagonista è un ente pubblico che riconosce una indennità di 6 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, con l’utilizzo di una card elettronica presso gli esercizi convenzionati.

I dipendenti che hanno prestato attività lavorativa durante l’emergenza coronavirus non hanno potuto utilizzare i buoni pasto dal momento che le strutture erano chiuse a causa della crisi epidemiologica.

L’ente ha intenzione di erogare un’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di euro 5,29, ai lavoratori che non hanno potuto utilizzare la card e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il giusto trattamento fiscale da applicare.

In linea con quanto stabilito dall’articolo 51, comma 2 lettera c, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i nuovi limiti stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020:

  • 8 euro per i buoni pasto elettronici;
  • 4 euro per quelli cartacei.

L’esclusione riguarda “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

Con la risposta all’interpello numero 301 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma che alle indennità corrisposte in sostituzione dell’utilizzo del badge elettronico si applica lo stesso trattamento fiscale.

Buoni pasto non utilizzati a causa del coronavirus, anche l’indennità sostitutiva esclusa dal reddito di lavoro

Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria riporta alcune regole chiave per individuare la corretta tassazione da applicare a buoni pasto e indennità sostitutive.

Queste ultime, come indicato nella risoluzione numero 41 del 30 marzo 2000,
sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente solo in presenza delle tre condizioni che seguono:

  • un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
  • i lavoratori devono essere addetti a una unità produttiva, da intendersi come sede di lavoro;
  • la sede di lavoro deve trovarsi in un luogo che, in relazione al periodo di pausa pranzo, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al posto più vicino di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Sul caso specifico si chiarisce che le indennità sostitutive dei buoni pasto non utilizzati durante l’emergenza coronavirus sono riconducibili “alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.

Tutti i dettagli nella risposta all’interpello numero 301 del 2 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 301 del 2 settembre 2020
Trattamento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network