Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta per le imprese editrici nella Legge di Bilancio

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta del 30% per le imprese editrici: la Legge di Bilancio proroga per altri due anni la misura per il settore dell'editoria introdotta dal Decreto Rilancio. 10 milioni di euro le risorse stanziate.

Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta per le imprese editrici nella Legge di Bilancio

Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta del 30% per le imprese editrici di quotidiani e periodici: la Legge di Bilancio proroga per altri due anni l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio. 10 milioni di euro le risorse stanziate per entrambi i periodi di imposta.

La novità è contenuta nell’articolo 101 del testo, su cui si attende approvazione definitiva, tra le misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria insieme al bonus pubblicità e al tax credit edicole.

Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta per le imprese editrici: proroga in Legge di Bilancio

Si conferma anche per il 2021 e per il 2022 il bonus servizi digitali introdotto dall’articolo 190 del DL numero 34 del 19 maggio 2020.

Introdotto tra le misure di sostegno per l’editoria nel pieno della crisi epidemiologica, il credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività viene adottato anche per i prossimi due anni tra le agevolazioni destinate al settore.

Le regole operative per l’applicazione del bonus servizi digitali sono state messe nero su bianco dal Decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2020.

Il testo ha stabilito nel dettaglio le requisiti e modalità di domanda, e le istruzioni possono essere prese come riferimento anche per i prossimi anni come si legge nell’articolo 101 della Legge di Bilancio 2021:

“Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per i servizi digitali di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.

Il credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per i servizi digitali spetta alle imprese editrici di quotidiani e periodici con i requisiti che seguono:

  • sede legale nello spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia, o anche la presenza di una stabile organizzazione a cui sia riconducibile l’attività commerciale ammessa ai benefici;
  • codice ATECO 58 Attività Editoriali:
    • 58.13 (edizione di quotidiani);
    • 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
  • impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Bonus servizi digitali 2021, credito di imposta per le imprese editrici: proroga in Legge di Bilancio

Il bonus servizi digitali 2021 consiste in un credito di imposta pari al 30% delle spese ammesse:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Per beneficiarne è necessario presentare un’apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, come è accaduto per l’agevolazione riconosciuta sulle spese del 2019 entro la scadenza del 20 novembre scorso.

Necessaria anche la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare che si possiedono i requisiti richiesti e che le spese sono state sostenute secondo le modalità indicate. Inoltre devono essere riportati i dati degli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.

Nel testo dell’articolo 190 si legge:

“Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile”.

Il bonus servizi digitali 2021 è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa statale, regionale o europea a patto che le misure non prevedano espressamente la cumulabilità, e con il contributo diretto a imprese editrici di quotidiani e periodici.

I soggetti beneficiari possono utilizzare il bonus esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, in linea con quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network