Bonus ristrutturazioni, non c'è la proroga del termine di 18 mesi per la vendita dell'immobile oggetto di lavori. L'Agenzia delle Entrate blinda le misure previste ai fini del bonus prima casa, unica agevolazione per la quale è possibile applicare il differimento della scadenza prevista dal decreto Liquidità. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 205 del 25 marzo 2021.
Bonus ristrutturazioni senza proroga: non c’è la sospensione del termine di 18 mesi per l’impresa che ha effettuato i lavori, ai fini della vendita dell’immobile.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 205 del 25 marzo 2021, blinda l’accesso alla proroga prevista per il bonus prima casa.
La norma introdotta dal decreto Liquidità, prorogata fino a fine 2021 dal decreto Milleproroghe, ha carattere speciale e pertanto non può essere estesa in via interpretativa ad agevolazioni diverse da quella espressamente richiamata.
Nessuna possibilità di proroga dei termini ai fini della fruizione del bonus ristrutturazioni anche dal decreto Cura Italia. L’articolo 103, che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti in scadenza, non si applica alla scadenza di 18 mesi per la vendita dell’immobile ristrutturato.
Bonus ristrutturazioni, niente proroga del termine di 18 mesi per la vendita
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla proroga dei termini prevista dal decreto Liquidità in relazione al bonus prima casa è da sempre stata particolarmente stringente.
Più volte sono stati forniti chiarimenti relativi all’impossibilità di estensione della sospensione al di fuori dei confini dettati dalla norma, e la risposta all’interpello n. 205 del 25 marzo 2021 conferma la “stretta”.
Viene quindi negata la possibilità di usufruire della sospensione dei termini, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 in relazione ai 18 mesi di tempo per la vendita di immobili oggetto di ristrutturazione, al fine di consentire all’acquirente di accedere al bonus fiscale del 50 per cento e fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa.
La chiusura delle Entrate è motivata dal perimetro stretto tracciato dal decreto Liquidità, che all’articolo 24 dispone la sospensione dei termini, per il periodo sopra citato, esclusivamente in relazione a quanto disposto dalla nota II-bis dell’articolo 1,b della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti termini decadenziali per il bonus prima casa:
- la scadenza di 18 mesi dalla data di acquisto dell’abitazione principale per il trasferimento della residenza;
- la scadenza di 12 mesi entro la quale chi ha venduto l’immobile acquistato con il bonus prima casa prima dei 5 anni deve procedere con l’acquisto di una nuova abitazione principale;
- la scadenza di 12 mesi entro la quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire a prima casa deve procedere con la vendita dell’abitazione in suo possesso;
- la scadenza di 12 mesi prevista per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta sull’imposta di registro pagata.
Non c’è spazio per includere nei termini oggetto di proroga anche quello previsto dall’articolo 16-bis comma 3 del TUIR, il quale riconosce la detrazione prevista dal bonus ristrutturazioni all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari:
“nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 205 del 25 marzo 2021
- Articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Non c’è spazio per la proroga dei 18 mesi per accedere al bonus ristrutturazioni
L’Agenzia delle Entrate altro non fa che interpretare la norma, attendendosi ai paletti fissati dal legislatore.
È certo, tuttavia, che le ricadute del Covid hanno interessato anche il comparto immobiliare, e che casistiche come quella esposta nella risposta all’interpello n. 205 sono tutt’altro che marginali.
Si pensi, ad esempio, ai tempi di più lunghi per ottenere un mutuo, a causa delle misure precauzionali adottate da gran parte degli istituti di credito per limitare il rischio contagio. O, ancora, alle limitazioni agli spostamenti all’interno delle regioni e fuori dai confini regionali.
Se da un lato sarebbe quindi auspicabile un ulteriore intervento normativo, per ampliare la proroga legata al bonus prima casa anche ad altre agevolazioni analoghe, vedi il bonus ristrutturazioni in caso di nuovo acquisto, attualmente è evidente che non c’è spazio per sospensioni su base interpretativa.
Nel caso esaminato dalle Entrate con la risposta all’interpello n. 205 del 25 marzo 2021, l’acquirente dell’immobile oggetto di ristrutturazione non potrà accedere al bonus ristrutturazioni. L’agevolazione sarebbe stata fruibile esclusivamente in caso di vendita dell’immobile da parte dell’impresa entro il 25 settembre 2020, ossia una volta trascorsi i 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Non è possibile applicare la sospensione prevista dal decreto Liquidità e, parimenti, non si applica la proroga disposta dall’articolo 103 del decreto legge Cura Italia, riferito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
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