Bonus ristrutturazione e casa divisa in due: raddoppiano i limiti di spesa?

Tommaso Gavi - Irpef

Come si calcola il limite di spesa nel caso di lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione 2023 su una casa che al termine degli interventi viene divisa in due? Il tetto massimo è 96.000 euro, si devono considerare le unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori

Bonus ristrutturazione e casa divisa in due: raddoppiano i limiti di spesa?

Quali sono i limiti di spesa da tenere in considerazione nel caso in cui vengano realizzati lavori di ristrutturazione e, al termine degli interventi, la casa venga divisa in due unità immobiliari?

Il tetto massimo per la detrazione, da inserire nel modello 730/2023 nel caso di spese sostenute nel 2022, deve essere calcolato sulla situazione ad inizio lavori.

Se inizialmente l’immobile è singolo e passa successivamente, a livello catastale, da un’unica unità abitativa a due distinte, il limite di spesa ammesso all’agevolazione è di 96.000 euro.

In altre parole, devono essere prese in considerazione le unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori.

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Bonus ristrutturazione e casa divisa in due: raddoppiano i limiti di spesa?

Chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio ha diritto a una detrazione che ha come importo la metà delle spese sostenute per gli interventi.

In altre parole il bonus ristrutturazione 2023 permette l’accesso a uno sconto IRPEF del 50 per cento dei costi, da fruire in 10 anni.

Nel modello 730/2023 devono essere riportata la prima delle 10 rate annuali, nel caso in cui gli interventi siano realizzati nell’anno d’imposta 2022.

Per beneficiare dell’agevolazione si deve rispettare specifici requisiti stabiliti dalla legge, così come i limiti di importo, le regole sui pagamenti e la documentazione da conservare.

Qual è il tetto massimo dell’agevolazione nel caso in cui vengano realizzati interventi su un’unità immobiliare che, alla fine dei lavori, viene divisa in due unità abitative a livello catastale?

L’interrogativo è stato posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio è il seguente: si deve considerare il limite massimo per una sola unità immobiliare o lo stesso raddoppia?

Per la corretta determinazione del limite di spesa si deve tenere in considerazione le unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori edilizi, non quelle che risultano al termine degli interventi.

Nel caso in questione, quindi, il limite di spesa è di 96.000 euro e la rata annuale massima della detrazione è di 4.800 euro (qualora il contribuente abbia sufficiente capienza fiscale per assorbire lo sconto sull’IRPEF dovuta).

Bonus ristrutturazione e casa divisa in due: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti in merito alla questione sollevata dal contribuente erano già stati forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, la circolare numero 121 dell’11 maggio 1998, con oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il ripristino di unità immobiliari inagibili a causa dei terremoti in Emilia Romagna e Calabria, spiega quanto di seguito riportato:

“Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell’individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 150 milioni per ciascun periodo d’imposta, anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome.”

Rispetto alla delucidazione fornita dal citato documento di prassi i limiti massimi della detrazione sono differenti. Nel caso in questione deve essere preso in considerazione il tetto massimo di 96.000 euro.

Tale limite verrà ridotto a 48.000 euro a partire dal 2025, qualora non vengano previsti interventi sulle agevolazioni edilizie. Modifiche, prima del 2025, potrebbero essere previste nel corso dell’iter della riforma fiscale.

La regola si deve applicare anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui vengono realizzati i lavori non sia a uso abitativo.

Devono ad ogni modo essere rispettati i requisiti sui lavori ammessi, disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR.

La detrazione del 50 per cento spetta per i seguenti lavori:

  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

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