Bonus ricerca e sviluppo in collaborazione con Università, quando si può richiedere?

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus ricerca e sviluppo in collaborazione con Università, quando si può richiedere il credito di imposta? La risposta all'interpello numero 477 dell'11 novembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a riguardo: l'impresa deve sostenere spese minime per 30.000 euro e deve essere beneficiaria dell'attività di ricerca. I dettagli del documento chiarificatore.

Bonus ricerca e sviluppo in collaborazione con Università, quando si può richiedere?

Bonus ricerca e sviluppo in collaborazione con un’Università, in quali condizioni è possibile richiedere il credito di imposta? In che misura e per quali spese?

Ai quesiti di un contribuente l’Agenzia delle Entrate replica con la risposta all’interpello numero 477 dell’11 novembre 2019.

Il documento chiarisce che la spesa non deve essere inferiore a 30.000 euro e l’impresa committente deve anche essere l’effettiva beneficiaria dell’attività di ricerca.

In base all’articolo 3 del Decreto Legge numero 145 del 23 dicembre 2013, il credito di imposta riconosciuto è pari al:

  • 25% delle spese in eccesso rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
  • 50% delle spese previste dal comma 6-bis dello stesso articolo.

I dettagli dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus ricerca e sviluppo con Università, le condizioni per richiedere il credito di imposta specificate dalla risposta

Le condizioni che permettono di richiedere un credito di imposta in relazione alle spese per ricerca è sviluppo, effettuate da più aziende in collaborazione con un’Università, sono state specificate dalla risposta all’interpello numero 477 dell’11 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 477 dell’11 novembre 2019
Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. Credito di impostaper attività di ricerca e sviluppo.

Il quesito di un contribuente riguarda la possibilità di usufruire di un credito di imposta per le spese relative all’attività di ricerca di una borsa di dottorato pagata dall’impresa insieme ad altre due aziende in partenariato che nasce in collaborazione con un’Università.

Nel caso in questione il contribuente ha spiegato che:

  • il posto di dottorato è stato previsto in aggiunta a quelli ordinari;
  • è stato individuato uno specifico tema di ricerca per sviluppare l’attività;
  • l’assegnatario della borsa di studio può utilizzare le strutture dei finanziatori;
  • la borsa è finanziata dalle aziende per un periodo di tre anni (con percentuali differenti tra i finanziatori);
  • la società ha versato la quota relativa al 2018 all’Università.

L’Agenzia delle Entrate risponde citando l’articolo 3 del Decreto Legge numero 145 del 23 dicembre 2013 relativo a “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”.

Come riportato dal documento, si prevede:

un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Detta aliquota viene elevata al 50 per cento con riferimento alle spese indicate al comma 6-bis.

Le condizioni per ricevere il credito di imposta sono essenzialmente due:

  • che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente (come chiarito dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016)
  • che l’impresa sostenga spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno euro 30.000 (così come previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge numero 145 del 23 dicembre 2013).

Bonus ricerca e sviluppo con Università, il credito di imposta e gli ulteriori chiarimenti

La risposta all’interpello numero 477 dell’11 novembre 2019 spiega che l’agevolazione del credito di imposta è prevista per le attività di ricerca della borsa di dottorato nel caso in cui il committente sia anche il beneficiario dei risultati dell’attività.

Il documento chiarisce che i costi sono agevolabili anche nel caso in cui il dottorato finanziato dalla convenzione non porti alcun risultato.

In altre parole se il lavoro del dottorato non produce frutto, fermo restando che le imprese finanziatrici devono rimanere le uniche eventuali beneficiarie dell’attività, l’agevolazione è comunque riconosciuta per le spese di ricerca.

L’Agenzia delle Entrate richiama, inoltre, l’articolo 109 del TUIR (Testo unico del numero 917 del 22 dicembre 1986) in relazione ai vincoli temporali dei costi sostenuti.

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