Bonus reti imprese agricole online, credito d’imposta riconosciuto in misura piena

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus reti imprese agricole online, credito d'imposta riconosciuto in misura piena per chi ha presentato la domanda. Lo stabilisce il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022. Per fruire in compensazione dell'agevolazione per l'e-commerce si attende il codice tributo da inserire nel modello F24.

Bonus reti imprese agricole online, credito d'imposta riconosciuto in misura piena

Bonus reti imprese agricole online, ai soggetti che hanno presentato le domande sarà riconosciuto l’intero importo richiesto.

Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022.

Il credito d’imposta riconosciuto è del 40 per cento delle spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento delle infrastrutture informatiche. L’obiettivo degli interventi deve essere il potenziamento dell’e-commerce nell’agroalimentare e la vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con modello F24.

Bonus reti imprese agricole online, credito d’imposta riconosciuto in misura piena

Si aggiunge un altro tassello al bonus per le reti di imprese agricole online.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022 viene stabilito che l’agevolazione verrà riconosciuta in misura piena.

Verranno quindi attribuiti crediti d’imposta per il 100 per cento delle somme richieste nelle comunicazioni presentate dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.

L’agevolazione copre il 40 per cento delle spese sostenute, relative agli investimenti realizzati nel 2021 dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche. La finalità degli interventi deve essere il potenziamento dell’e-commerce, finalizzato anche alla vendita a distanza.

Nel complesso le risorse stanziate sono superiori rispetto agli importi richiesti, quindi potrà essere attribuito il 100 per cento del credito d’imposta richiesto dai soggetti.

I soggetti che hanno presentato la domanda, in assenza di successiva rinuncia, potranno fruire in misura piena del bonus previsto dall’articolo 1, comma 131, della Legge di Bilancio 2021.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 2 novembre 2022
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Bonus reti imprese agricole online, in arrivo il codice tributo per la compensazione con F24

Potranno beneficiare dell’agevolazione le reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’articolo 3 del DL numero 5 del 2009.

Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione anche le imprese in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”.

I limiti di spesa stabiliti differiscono a seconda della tipologia di soggetto:

  • 50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le PMI agroalimentari;
  • 25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Manca solo l’ultimo passaggio prima della possibilità di beneficiare dell’agevolazione: l’istituzione del codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta.

Nel documento di prassi viene anticipato che la risoluzione che istituirà la sequenza di cifre è in fase di pubblicazione.

Ciascun soggetto visualizzerà il credito nel proprio cassetto fiscale e potrà fruirlo in compensazione non appena verrà istituito il codice tributo.

Ovviamente la compensazione è prevista al momento solo per i crediti derivanti dalle spese sostenute nel 2021. Le domande per le spese che saranno sostenute nel 2022 e 2023 dovranno essere presentate nella finestra temporale compresa tra il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno successivo.

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