Bonus pubblicità al 100% per le fatture di società concessionarie

Domenico Catalano - Dichiarazione dei redditi

Le spese relative a fatture emesse da società concessionarie che gestiscono la raccolta pubblicitaria danno diritto all'ottenimento del bonus pubblicità 2024. A chiarirlo è il Dipartimento Informazione ed Editoria

Bonus pubblicità al 100% per le fatture di società concessionarie

Il Bonus pubblicità è fruibile anche per le spese fatturate da società concessionarie: a chiarirlo è lo stesso Dipartimento Informazione ed Editoria.

Anche per le spese relative ad investimenti pubblicitari effettuati su giornali cartacei o online, radio e tv che gestiscono la raccolta pubblicitaria tramite società concessionarie e non direttamente è possibile beneficiare del credito d’imposta.

Per le fatture emesse da società concessionarie la spesa potrà essere imputata tra quelle ammesse al bonus pubblicità al 100%.

Bonus pubblicità al 100% per le fatture di società concessionarie

Il Dipartimento per l’Informazione ed Editoria si è soffermato sul tema dell’ammissibilità al bonus pubblicità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria.

Sono molti i casi di media che non gestiscono direttamente i propri spazi pubblicitari ma si affidano a società concessionarie specializzate e, in queste situazioni, l’impresa o il professionista che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, su una radio e tv deve necessariamente rivolgersi alla società esterna e per ovvie ragioni non tratterà direttamente con l’editore.

In questi casi, i costi della pubblicità sono fatturati al committente nella misura intera, per diverse ragioni sulle quali il Dipartimento si sofferma:

  • sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria;
  • sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l’introduzione di parametri che tengono conto, tra l’altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Proprio in ragione delle motivazioni di cui sopra, il Dipartimento Informazione ed Editoria rettifica la propria interpretazione disponendo che le somme fatturate da società concessionarie di raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili al credito d’imposta.

Questo perché tali somme costituiscono per l’impresa o professionista committente l’effettiva spesa da far confluire negli importi ammessi al bonus pubblicità.

Escluse dal bonus pubblicità le spese per consulenza e intermediazione

Collegandosi alla risposta di cui sopra, nelle FAQ sul bonus pubblicità è confermato che non concorrono a determinare l’ammontare delle spese ammesse al credito d’imposta quelle sostenute da imprese e professionisti per servizi di consulenza o intermediazione.

In tal caso, a differenze dei costi sostenuti per gli spazi pubblicitari gestiti da società concessionarie, si tratta effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo -normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Pertanto le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini del calcolo del credito d’imposta, che concorrono a formare la base per la determinazione dell’incremento e quindi del bonus fiscale, devono essere considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

L’unica eccezione riguarda gli spazi pubblicitari gestiti da società concessionarie.

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