Bonus pubblicità 2020: eliminata l’incrementalità degli investimenti

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus pubblicità, l'8 settembre 2020 sono state aggiornate le FAQ sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Tra i nuovi chiarimenti c'è quello sull'eliminazione del requisito dell'incrementalità, ma solo per l'anno corrente.

Bonus pubblicità 2020: eliminata l'incrementalità degli investimenti

Bonus pubblicità 2020, tra i vari chiarimenti delle FAQ sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali, pubblicate l’8 settembre 2020, viene ribadita l’eliminazione del requisito dell’incrementalità degli investimenti.

Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce che il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, solo per l’anno 2020.

A modificare l’agevolazione sono i decreti Cura Italia e Rilancio.

Per il 2020 possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, soggetti che nel 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari o soggetti che hanno iniziato la loro attività nel 2020.

Bonus pubblicità 2020: eliminata l’incrementalità degli investimenti e gli altri chiarimenti

Tra i chiarimenti del bonus pubblicità 2020, pubblicati l’8 settembre 2020 nelle FAQ sul credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali, viene ribadita l’eliminazione del requisito dell’incrementalità degli investimenti.

Lo prevedono gli articoli 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero il decreto Cura Italia e 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.

Tali disposizioni individuano inoltre una nuova finestra temporale di prenotazione, dal 1° al 30 settembre 2020.

La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

Per il 2020, viene dunque eliminato il requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale, ovvero il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Di conseguenza possono accedere all’agevolazione anche i seguenti soggetti:

  • coloro che abbiano programmato investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
  • soggetti che nel 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
  • soggetti che hanno iniziato la loro attività nel 2020.

Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri specifica inoltre che:

“Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.”

Bonus pubblicità 2020: i chiarimenti delle FAQ

Le FAQ sul bonus pubblicità 2020, aggiornate all’8 settembre, si soffermano su diversi aspetti dell’agevolazione.

Nello specifico i temi dell’aggiornamento sono i seguenti:

  • le novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l’anno 2020;
  • le modalità di presentazione delle domande e nuova finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito di imposta per l’anno 2020;
  • la validità delle comunicazioni per l’accesso presentate dal 1° al 31 marzo 2020: nuovo criterio di calcolo e rideterminazione del “credito richiesto” per l’anno 2020;
  • l’applicazione, anche per l’anno 2020, del riparto percentuale in caso di insufficienza delle risorse;
  • la persistenza, anche per l’anno 2020, del limite dei massimali “de minimis” di cui ai regolamenti europei.

Come già anticipato le misure del Governo in risposta all’emergenza Coronavirus hanno di fatto ridefinito l’agevolazione come segue:

  • la base di calcolo del credito d’imposta non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019 ma con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
  • la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.

Tra i chiarimenti viene inoltre sottolineato che la comunicazione per l’accesso potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020 e che restano valide le prenotazioni presentate fino al 31 marzo dell’anno del quale si richiede l’agevolazione.

Le risorse messe a disposizione per il 2020, nel caso in cui fossero insufficienti rispetto alle richieste, saranno ripartite tra i beneficiari in maniera proporzionale.

Nello specifico le risorse già aumentate a 60 milioni di euro dal decreto Rilancio, sono state ulteriormente incrementate: in base a quanto previsto dal decreto Agosto sono state portate ad 85 milioni di euro.

Di questi, 50 milioni di euro sono destinati agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (un’ulteriore novità al momento prevista solo per il 2020).

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network