Bonus moda 2021: importi ridotti per il credito d’imposta sulle rimanenze

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus moda 2021, gli importi del credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino presenti nel cassetto fiscale sono ridotti: dal 30 per cento si passa al 19,28 per cento. La percentuale è stata stabilita dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 334506 del 26 novembre.

Bonus moda 2021: importi ridotti per il credito d'imposta sulle rimanenze

Bonus moda 2021: le imprese beneficiarie troveranno nel cassetto fiscale importi del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino in misura ridotta. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 334506 del 26 novembre.

È possibile garantire solo per il 64,2944 per cento del beneficio previsto dall’articolo 48 bis del Decreto Rilancio introdotto a sostegno dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Dopo una lunga attesa per poter beneficiare dell’agevolazione, le somme a cui si ha diritto si riducono.

Bonus moda 2021, credito di imposta sulle rimanenze con importi ridotti: il calcolo

La finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al bonus moda 2021 si è chiusa lo scorso 22 novembre 2021: come per una serie di altre agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato il valore del beneficio mettendo a confronto le richieste ricevute con le risorse a disposizione.

Risultato? I fondi a disposizione, come già accaduto in altri casi, si sono rivelati insufficienti.

Le imprese beneficiarie hanno richiesto crediti d’imposta sulle rimanenze di magazzino pari a 147.757.765 euro a fronte di una disponibilità di 95 milioni di euro.

Nel testo del provvedimento del 26 novembre si legge:

“Si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento (95.000.000/147.757.765) dell’importo del credito richiesto”.

Dal punto di vista pratico il valore del bonus moda 2021 non consiste più nel 30 per cento, ma nel 19,28 per cento, della differenza tra le rimanenze finali di magazzino e la media del valore delle rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Bonus moda 2021Valore del credito d’imposta previstoPercentuale spettanteValore del credito d’imposta effettivo
- 30 per cento 64,2944 per cento 19,28 per cento

Bonus moda 2021: importi ridotti per il credito di imposta sulle rimanenze nel cassetto fiscale

Non è possibile, quindi, mantenere le promesse iniziali: l’articolo 48-bis del DL n. 34/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il beneficio è relativo a due periodi d’imposta e l’accesso avviene in due tempi diversi.

Periodo d’imposta di riferimentoFinestra per l’invio delle comunicazioni
Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 Dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 Dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022

Per il primo periodo d’imposta interessato dall’agevolazione, quindi, le imprese con i codici ATECO individuati dal Decreto MISE del 27 luglio 2021 che hanno presentato domanda entro la scadenza del 22 novembre trovano nel cassetto fiscale importi più bassi di quelli che hanno richiesto.

Come specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e con una risoluzione ad hoc sarà istituito il codice tributo da utilizzare.

Nel testo, inoltre, si legge:

“In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero n. 334506 del 26 novembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 334506 del 26 novembre 2021
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

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