Bonus energia imprese, cosa fare in caso di rifiuto? Le FAQ delle Entrate

Diego Denora - Imposte

Cosa fare in caso di rifiuto della comunicazione relativa al bonus energia per le imprese? L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni nei casi in cui si può rimediare ed evitare di perdere il credito d'imposta

Bonus energia imprese, cosa fare in caso di rifiuto? Le FAQ delle Entrate

Cosa fare nel caso in cui la comunicazione dei crediti d’imposta relativi al bonus energia per le imprese vengono scartate?

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire nel caso in cui sia stato inserito un codice ATECO diverso da quelli per i quali sono state previste le agevolazioni.

Nelle FAQ, risposte a domande frequenti, aggiornate al 10 marzo vengono fornite anche le indicazioni da seguire se la società che ha presentato la domanda per il bonus energia è diversa da quella che aveva maturato il credito nell’anno 2022.

I casi presi in esame sono quelli per i quali sia stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Bonus energia imprese, i casi di rifiuto che possono essere corretti

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ, risposte alle domande frequenti, relative al bonus energia per le imprese.

Con l’aggiornamento del 10 marzo scorso vengono affrontate alcune situazioni in cui vengono rifiutate le comunicazioni dei crediti d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia.

Le ipotesi in cui è possibile recuperare la situazione si riferiscono a comunicazioni inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2023.

Sono tre i nuovi casi che possono essere “sanati” seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Il primo è quello in cui la comunicazione sia stata presentata da un’impresa con un codice ATECO principale che non rientra nell’elenco di quelli per i quali sono previste le agevolazioni energetiche.

Nello specifico quelle aziende in cui il codice principale non è coerente con la tipologia del credito maturato ma il codice ATECO secondario è pertinente.

Il secondo caso previsto è quello di un’impresa non attiva nel 2022 ma che ha diritto all’agevolazione fiscale dal momento che lo ha acquisito dopo un’operazione straordinaria dall’impresa che lo ha maturato nello scorso anno.

Il terzo caso è quello in cui il beneficiario del credito non sia titolare di una partita IVA attiva, poiché con sede nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Bonus energia imprese: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la correzione

Nel caso in cui un contribuente che rientra nei tre casi riportati in precedenza si veda scartata la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso potrà rimediare e non perdere il credito d’imposta, seguendo le istruzioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria.

Se, infatti, sono rispettate tutte le condizioni per beneficiare dell’agevolazione, lo stesso può inviare la comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected].

L’email potrà essere inviata anche oltre il 16 marzo 2023. Dovrà essere compilato il modello che è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2023.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal beneficiario dell’agevolazione.

L’oggetto del messaggio deve essere il seguente: “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale del beneficiario.

In alternativa alla firma digitale si può firmare il documento e scansionarlo, per poi trasmetterlo allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel corpo del testo del messaggio di posta elettronica deve esser indicato il motivo per il quale si richiede l’agevolazione e dovrà inoltre essere allegata la ricevuta dello scarto.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate può essere inviata anche da un’intermediario abilitato, per conto del beneficiario dell’agevolazione.

Nel caso di errori di compilazione, invece, si dovrà inviare una nuova comunicazione con i dati corretti attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio presente nell’area riservata del sito.

In tal caso la procedura deve essere effettuata entro la scadenza del 21 marzo 2023.

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