Bonus per il digitale nel turismo: credito di imposta ad agenzie di viaggio e tour operator

Alessio Mauro - Imposte

Bonus per il digitale nel turismo: alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo. Si può arrivare fino a un massimo di 25.000 euro. La novità nel DL 152/2021 del 6 novembre di attuazione del PNRR.

Bonus per il digitale nel turismo: credito di imposta ad agenzie di viaggio e tour operator

Nasce un bonus per portare il digitale nel turismo: tra le misure previste dal DL n. 152/2021 di attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c’è anche un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese, sostenute da agenzie di viaggio e tour operator fino al 2024, per investimenti e attività di sviluppo legate alla digitalizzazione.

Si può arrivare a un importo massimo di 25.000 euro.

Per il 2022 sono stati stanziati 18 milioni di euro.

La novità si affianca alle garanzie per i finanziamenti, al Superbonus e ai contributi a fondo perduto per le imprese del settore.

Bonus per il digitale nel turismo: credito di imposta ad agenzie di viaggi e tour operator

Con il Decreto numero 152 del 6 novembre 2021, l’attuazione del PNRR ha fatto un ulteriore passo avanti e sono stati raggiunti nuovi obiettivi con scadenza 31 dicembre 2021.

Nel pacchetto di novità per il turismo c’è anche un bonus per il digitale destinato a due specifiche categorie di soggetti:

  • agenzie di viaggi;
  • tour operator.

A definire nel dettaglio la platea di potenziali beneficiari il codice ATECO delle attività svolte: 79.1, 79.11, 79.12.

Dagli impianti wi-fi alla formazione sono diversi i costi che danno diritto a un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute dal 7 novembre 2021, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto PNRR, al 31 dicembre 2024 fino all’importo massimo cumulato di 25.000 euro.

Come si legge nell’articolo 4 del testo normativo, le risorse complessivamente stanziate sono state suddivise come segue per garantire il bonus per il digitale nel periodo coperto dall’agevolazione.

Risorse bonus per il digitale nel turismoAnno
18 milioni di euro 2022
10 milioni di euro 2023
10 milioni di euro 2024
60 milioni di euro 2025

Bonus per il digitale nel turismo ad agenzie di viaggi e tour operator: le spese ammissibili

Il perimetro delle spese che danno diritto dal bonus per il digitale destinato ad agenzie di viaggi e tour operator è stato delineato sulla base di quello previsto per il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

Il Decreto PNRR n. 152/2021, infatti, fa riferimento all’articolo 9 del DL n. 83/2014 per stabilire quali sono gli investimenti e le attività che permettono di accedere all’agevolazione:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in relazione ai punti evidenziati.

Non possono essere inclusi, invece, i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale dovrà essere pubblicato un decreto del Ministero del Turismo, da adottare di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, per stabilire ulteriori dettagli utili per beneficiare dell’agevolazione.

Il bonus per il digitale nel turismo rientra tra gli Aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Una volta ottenuto, può essere utilizzato da agenzie di viaggio e tour operator esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta.

L’agevolazione, inoltre, è cedibile, in tutto o in parte, con possibilità di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

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