Bonus Covid, riesame delle domande: come certificare la qualifica di pescatore autonomo?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Bonus Covid, domande con esito negativo e riesame: l'INPS fornisce nuove istruzioni per certificare la qualifica di pescatore autonomo. Si semplificano le modalità: basta un'autodichiarazione. I dettagli nel messaggio numero 267 del 21 gennaio 2021.

Bonus Covid, riesame delle domande: come certificare la qualifica di pescatore autonomo?

Bonus Covid, domande con esito negativo e riesame: come certificare la qualifica di pescatore autonomo? Cambiano le modalità e diventano più semplici: basta l’autodichiarazione.

Ad annunciarlo è l’INPS con il messaggio numero 267 del 21 gennaio 2021 che riscrive le indicazioni fornite in precedenza.

Le nuove istruzioni riguardano l’indennità prevista dall’articolo 222 del Decreto Rilancio, ovvero un bonus Covid del valore di 950 euro corrisposto per il mese di maggio 2020 per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Bonus Covid, riesame delle domande: come certificare la qualifica di pescatore autonomo?

La difficoltà di rilevare in maniera chiara la qualifica di pescatore autonomo ha determinato la necessità di procedere con il riesame delle domande con esito negativo.

“Al momento la qualifica di “pescatore autonomo” – associato in cooperativa della piccola pesca ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 - non risulta rilevabile attraverso le procedure automatizzate dell’Istituto, per cui viene chiesto al richiedente, in sede di riesame, di fornire apposita documentazione che attesti “la natura autonoma del rapporto di lavoro” (cfr. il paragrafo 3 del menzionato messaggio)”.

Scrive l’INPS.

Lo scorso novembre l’Istituto, infatti, aveva indicato con il messaggio numero 4358 la documentazione da fornire.

Nel testo si leggeva:

“Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato”.

Per la verifica della qualifica di pescatore autonomo si chiedeva una diversa documentazione per diverse categorie:

  • soggetti associati:
    • copia della lettera di incarico;
    • copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi, purché si evinca la data di inizio dell’incarico.
  • pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa:
    • dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
    • autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente;
  • pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa:
    • dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
    • estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua o di aziende vallive di pescicoltura.

Le associazioni di categoria , però, hanno segnalato che i pescatori autonomi, anche se associati in cooperativa, a livello fiscale risultano imprenditori individuali e, pertanto, determinano il reddito attraverso la differenza tra i ricavi dell’attività di pesca e i relativi costi. Mentre, a livello previdenziale, determinano i contributi in misura pari alla retribuzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca.

In particolare per i pescatori autonomi associati, la cooperativa che versa i contributi, ma non si occupa della parte retributiva e fiscale: infatti non c’è una retribuzione e non c’è quindi consegna della Certificazione Unica (CU) dei redditi, ad eccezione della parte dei versamenti previdenziali.

Conseguenza? Non c’è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la cooperativa e ancora meno c’è una retribuzione.

Bonus Covid, riesame delle domande: un’autodichiarazione per la qualifica di pescatore autonomo

Con il messaggio numero 267 del 21 gennaio 2021, cambiano le modalità per certificare la qualifica di pescatore autonomo indicate nel precedente messaggio numero 4358 del 20 novembre 2020.

A distanza di due mesi, si semplifica la documentazione utile al riesame delle domande per l’accesso al bonus Covid con esito negativo: basta un’autodichiarazione alla Struttura territorialmente competente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il documento deve riportare in maniera chiara:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.

Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa per attestare il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Il messaggio, poi, fornisce anche indicazioni sui tempi:

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Le richieste saranno lavorate appena possibile in modo tale da procedere, se non ci sono impedimenti, all’erogazione del bonus Covid pari a 950 euro previsto dal Decreto Rilancio approvato lo scorso maggio e convertito in legge a luglio.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 267 del 21 gennaio 2021.

INPS - Messaggio numero 267 del 21 gennaio 2021
Indennità COVID-19 in favore dei pescatori autonomi prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77. Integrazione delle indicazioni operative di cui al messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020 per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.

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