Bonus carta per le imprese editrici: il codice tributo per l’utilizzo

Alessio Mauro - Imposte

Bonus carta, istituito il codice tributo che le imprese editrici devono inserire nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. La sequenza di cifre da indicare e le istruzioni per la compilazione arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 19/E del 22 aprile 2022.

Bonus carta per le imprese editrici: il codice tributo per l'utilizzo

Bonus carta per le imprese editrici di quotidiani e periodici: arriva il codice tributo da inserire nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

A istituirla è l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione numero 19/E del 22 aprile 2022, fornisce anche le istruzioni per la corretta compilazione.

Diventa, così, totalmente accessibile l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Bonus carta per le imprese editrici: il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta

L’articolo 188 del DL n. 34 del 2022 ha previsto per il 2020 un bonus carta, un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenute nel corso del 2019.

Il DL Sostegni bis ha, poi, confermato la misura per il 2021 in relazione ai costi del 2020.

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che hanno presentato domanda entro la scadenza del 31 gennaio 2022 e risultano nell’elenco dei beneficiari stilato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per usufruire del credito di imposta in compensazione devono presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate il modello F24 indicando il codice tributo 6974, istituito con la risoluzione del 22 aprile 2022.

Codice tributoDenominazione
6974 Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Bonus carta, le istruzioni per la compilazione del modello F24 per le imprese editrici

Le imprese editrici beneficiarie del bonus carta possono visualizzare gli importi del credito d’imposta a cui hanno diritto tramite il proprio cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Come di consueto, con il documento che istituisce il codice tributo per l’utilizzo arrivano anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24.

La sequenza 6974 va inserita nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati”;
  • oppure nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Nel campo “anno di riferimento” bisogna inserire l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato per esteso, es. 2021.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate mette in guardia:

“Ai sensi del punto 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 19/E del 2022.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 19/E del 22 aprile 2022
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

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