I nuovi bonus sulle busta paga entrano nel modello 770/2026

Anna Maria D’Andrea - Modello 770

Dal taglio del cuneo fiscale al trattamento integrativo per i dipendenti di alberghi e ristoranti: il modello 770/2026 accoglie i nuovi bonus in busta paga. Scadenza per l'invio il 2 novembre

I nuovi bonus sulle busta paga entrano nel modello 770/2026

I bonus fiscali in busta paga approdano nel modello 770/2026.

La stagione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2025 porta alla necessità di confrontarsi sulle novità che interessano le procedure di compilazione, che seguono l’evoluzione dei benefici economici riconosciuti in busta paga ai lavoratori dipendenti.

In vista della scadenza del 2 novembre 2026, termine ultimo per l’invio del modello 770, i datori di lavoro e gli intermediari dovranno “riavvolgere il nastro” su quanto erogato nel corso del 2025, le somme recuperate e i crediti da compensare con il modello F24.

L’architettura del modello 770/2026 fotografa la situazione nelle novità inserite nei quadri ST e SX, che accolgono le novità relative al bonus per il taglio del cuneo fiscale, al trattamento integrativo per il settore turistico-alberghiero e alla tassazione agevolata per il settore sanitario.

Il bonus cuneo fiscale entra nel quadro SX del modello 770/2026

Il primo grande blocco di verifiche necessarie in fase di compilazione del modello 770/2026 riguarda l’applicazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti introdotta dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 4, della Legge n. 207/2024).

La norma ha disposto il riconoscimento di un bonus per il taglio del cuneo fiscale, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. I sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il contributo mensilmente in busta paga, gestendo le operazioni di conguaglio a fine anno o alla conclusione del rapporto di lavoro.

Se in prima battuta il datore di lavoro anticipa le somme maturando un corrispondente credito verso l’Erario, è in sede di conguaglio che occorre verificare la sussistenza definitiva dei requisiti reddituali in capo al lavoratore.

Dal punto di vista operativo, la fotografia della situazione è contenuta nel quadro SX del modello 770/2026, e in particolare nel Rigo SX50.

In Colonna 2 deve essere indicato il credito lordo maturato per effetto dell’erogazione del bonus nell’anno d’imposta 2025.

Qualora in sede di conguaglio emerga che il lavoratore ha percepito somme non spettanti, il datore di lavoro provvede al recupero: l’importo restituito dal dipendente va evidenziato in Colonna 3 (pari all’importo indicato nel campo 727 della CU al netto del campo 740).

In Colonna 4 si riporta invece il credito ancora da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 della CU).

Infine, la Colonna 6 e la Colonna 7 accolgono rispettivamente il credito utilizzato in compensazione sul modello F24 fino al 16 marzo 2026 e l’eventuale eccedenza residua riutilizzabile nei periodi successivi.

Nel caso in cui il sostituto debba riversare all’Erario le somme recuperate dal dipendente perché prive dei presupposti di spettanza, le relative posizioni debitorie devono essere esposte nella Sezione I del Quadro ST utilizzando il codice tributo 1704 (ovvero 175E per i modelli F24EP).

Nel modello 770/2026 entra anche il trattamento integrativo speciale per il comparto turistico-alberghiero

Proseguendo nella disamina delle agevolazioni, il modello 770/2026 recepisce le disposizioni di favore a tutela del settore turistico-ricettivo e degli stabilimenti termali, disciplinate dall’art. 1, comma 395, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La misura ha previsto l’erogazione di un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde dovute per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.

Trattandosi di una somma erogata a titolo di incentivo speciale che non incide sulla formazione del reddito imponibile del lavoratore, il datore di lavoro recupera le risorse anticipate mediante lo strumento della compensazione orizzontale in F24.

La rendicontazione avviene nel Quadro SX (Rigo SX1, Colonna 6).

Il datore di lavoro è tenuto ad esporre in Colonna 6 del Rigo SX1 il credito maturato a seguito dell’erogazione del trattamento integrativo speciale riconosciuto ai dipendenti.

Tale valore deve trovare riscontro di coerenza interna con i dati già trasmessi all’Anagrafe Tributaria tramite le Certificazioni Uniche, nello specifico con la somma riportata nel campo 479 della CU lavoro dipendente.

Anche la flat tax per medici e infermieri entra nel modello 770

Un ulteriore ambito d’intervento che impatta sulla compilazione del modello 770/2026 riguarda il settore della sanità pubblica e privata accreditata.

L’art. 1, comma 354, della Legge n. 207/2024 ha introdotto un regime di tassazione sostitutiva agevolata volto a incentivare l’abbattimento delle liste d’attesa e a remunerare il ricorso al lavoro straordinario e alle prestazioni aggiuntive degli operatori sanitari.

A differenza delle misure analizzate nei paragrafi precedenti (che generano crediti in capo al datore per somme anticipate), in questo caso la disciplina riguarda la corretta applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.

Nella sezione I del quadro ST i datori di lavoro del settore sanitario (in primis Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti del SSN) devono esporre separatamente i versamenti delle imposte sostitutive prelevate sui compensi per lavoro straordinario o per prestazioni aggiuntive erogati agli infermieri e al restante personale sanitario dipendente.

Le istruzioni al modello 770/2026 stabiliscono l’obbligo di indicare i codici tributo con cui sono state versate le ritenute:

  • per le imposte sostitutive sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, si utilizzano i codici tributo 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E;
  • per la tassazione agevolata dovuta sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del SSN, vanno riportati i codici 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

L’inserimento di questi codici all’interno dei righi del Quadro ST garantisce l’allineamento tra i prelievi alla fonte eseguiti in busta paga e la rendicontazione contabile richiesta dall’Amministrazione finanziaria.

Anche il bonus TIR trova spazio nel modello 770

A chiusura del quadro dei benefici in busta paga, si colloca la gestione della disciplina a regime del trattamento integrativo della retribuzione (TIR) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Trattandosi della misura strutturale di maggior ampiezza per platea di beneficiari, il 770/2026 dedica a questo strumento un articolato sistema di monitoraggio incrociato che coinvolge sia il Quadro ST che il Rigo SX49.

La gestione del TIR richiede un’attenzione particolare in quanto comprende non solo la liquidazione del bonus corrente, ma anche l’eventuale gestione del recupero rateizzato delle somme indebite riferite alle annualità precedenti.

Il rigo SX49 si articola in sette colonne fondamentali per tracciare il flusso finanziario del bonus:

  • Colonna 1: ospita l’eventuale credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione (Modello 770/2025);
  • Colonna 2: accoglie l’ammontare complessivo del credito maturato nell’anno 2025 per effetto del trattamento integrativo erogato dal sostituto in busta paga;
  • Colonna 3: espone l’importo del trattamento integrativo riconosciuto nel 2025 ma successivamente recuperato dal sostituto in sede di conguaglio per mancanza dei requisiti (dato rilevabile dal campo 393 della CU, al netto di quanto eventualmente già recuperato da precedenti sostituti);
  • Colonna 4: indica il credito da recuperare al lavoratore in momento successivo rispetto alle operazioni di conguaglio (campo 394 della CU);
  • Colonna 5: rappresenta la quota del trattamento integrativo relativo all’anno precedente (2024) che è stata oggetto di recupero rateizzato nel corso del 2025 (corrispondente al campo 395 della CU);
  • Colonne 6 e 7: evidenziano, rispettivamente, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel modello F24 entro il 16 marzo 2026 e la quota che residua e può essere spesa in compensazione successivamente a tale data.

Sotto il profilo dei versamenti e dei conguagli a debito, le somme inerenti al recupero del TIR non spettante devono essere esposte nel Quadro ST (Sezione I) con i codici tributo 1701 (F24 ordinario) o 170E (F24EP).

Per identificare correttamente la natura del riversamento all’interno del Quadro ST, il sostituto dovrà utilizzare la Nota P nel campo 10 qualora il versamento si riferisca al trattamento integrativo relativo all’anno precedente (2024) recuperato a rate nell’anno 2025.