Bonus bebè 2019, domanda entro il 13 giugno. Requisiti e importo nella circolare INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus bebè, domanda entro il 13 giugno 2019 per i nuovi nati fino al mese di marzo, 90 giorni di tempo in tutti gli altri casi. L'INPS con la circolare n. 85 fornisce le istruzioni, riepiloga i requisiti e analizza le novità sull'importo riconosciuto.

Bonus bebè 2019, domanda entro il 13 giugno. Requisiti e importo nella circolare INPS

Bonus bebè 2019, domanda entro il 13 giugno per i figli già nati entro il 15 marzo. È l’INPS con l’attesa circolare n. 85 pubblicata il 7 giugno a fornire i dettagli su scadenze e requisiti, riepilogando le novità in merito all’importo riconosciuto.

A partire dal secondo figlio, l’importo del bonus bebè sarà maggiorato del 20%. Resta confermato il limite ISEE di 25.000 euro così come è ancora oggi previsto il riconoscimento di un importo maggiore per le famiglie con valore della DSU inferiore a 7.000 euro.

La circolare INPS n. 85 del 7 giugno 2019 fornisce ulteriori indicazioni sulla scadenza da rispettare. Saranno le famiglie con figli nati o adottati tra il 1° gennaio ed il 15 marzo le prime a dover fare domanda: la scadenza fissata per il periodo transitorio è il 13 giugno.

In tutti gli altri casi, la domanda del bonus bebè 2019 dovrà essere presentata all’INPS entro il termine di 90 giorni dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo del figlio.

Facciamo il punto su tutte le istruzioni ed i dettagli contenuti nella circolare INPS sul bonus bebè 2019.

Bonus bebè 2019, circolare INPS: novità, requisiti e quando fare domanda

La circolare INPS n. 85 parte dall’analisi delle novità sul bonus bebè introdotte dal 2019. Oltre a prorogare l’assegno di natalità, il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una maggiorazione dell’importo, pari al 20%, nel caso di nascita di ogni figlio successivo al primo.

Il bonus bebè, che resta di durata pari al primo anno di vita del figlio, è riconosciuto nel rispetto di un requisito fondamentale, che è quello di reddito certificato mediante il modello ISEE.

Il valore dell’ISEE del nucleo familiare per poter fare domanda di bonus bebè 2019 non deve superare i 25.000 euro. Fino a tale soglia, si ha diritto ad un assegno di natalità di importo base pari ad 80 euro (aumentato del 20% per il secondo, terzo figlio e via di seguito).

Per le famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro, l’importo del bonus bebè è invece pari a 160 euro (anche in questo caso maggiorato per i figli successivi al primo).

Sono queste le novità illustrate dall’INPS nella circolare n. 85. Importante è tenere a mente anche la scadenza per fare domanda di bonus bebè: l’assegno di natalità dovrà essere richiesto entro 90 giorni ma per gli eventi già avvenuti dal 1° gennaio al 15 marzo scorso, la scadenza è fissata a giovedì 13 giugno.

Prima di fornire tutte le indicazioni utili, si allega di seguito la circolare INPS n. 85 del 7 giugno 2019:

INPS - circolare numero 85 del 7 giugno 2019
Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Domanda bonus bebè entro il 13 giugno 2019 per i figli nati o adottati entro il 15 marzo

Dovranno affrettarsi le famiglie con figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio al 15 marzo 2019. La domanda per il bonus bebè dovrà essere presentata entro la scadenza del 13 giugno.

La circolare INPS specifica tuttavia che per tali eventi la domanda potrà essere presentata all’INPS anche dopo il 13 giugno ed in tal caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della stessa. In sostanza, si perderanno le mensilità precedenti.

In tutti gli altri casi, la domanda INPS per il bonus bebè 2019 dovrà essere presentata entro la scadenza di 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.

Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Bonus bebè 2019, requisiti e quando spetta l’assegno di 80 o 160 euro

Nonostante le importanti novità relative all’importo del bonus bebè riconosciuto dal 2019, non cambiano i requisiti generali per richiedere l’assegno di natalità.

Il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non dovrà superare il limite di 25.000 euro relativo al valore del modello ISEE.

Per verificare la sussistenza del diritto e la misura dell’assegno, occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Prima di fare domanda è quindi necessario presentare una DSU contenente anche i dati del figlio nato, affidato o adottato.

Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Ad esempio, l’INPS spiega che nel caso di DSU presentata a gennaio 2019 e nascita del bambino a marzo 2019, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.

Oltre al requisito ISEE, la domanda per il bonus bebè 2019 potrà essere presentata dal genitore che sia:

  • residente in Italia;
  • convivente con il minore;
  • cittadino italiano, comunitario o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Bonus bebè 2019, importo assegno di natalità: 80 o 160 euro, maggiorazione dal secondo figlio in poi

L’importo del bonus bebè 2019 sarà calcolato non solo in base al valore dell’ISEE, ma anche in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare.

L’importo base dell’assegno di natalità è pari a:

  • 80 euro al mese, per 12 mesi, nel caso di ISEE non superiore a 25.000 euro;
  • 160 euro al mese, per 12 mesi, per le famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro.

Particolarmente attese erano le istruzioni dell’INPS sulla maggiorazione del 20% riconosciuta a partire dal 2019 per ogni figlio nato o adottato successivo al primo.

Così come spiegato dall’INPS nella circolare n. 85, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”.

In caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:

  • se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
  • se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

Facendo un esempio, quindi, prendiamo il caso del bonus bebè richiesto per la nascita del secondo figlio da una famiglia con valore del modello ISEE di 20.000 euro. L’importo mensile riconosciuto, maggiorato del 20%, sarà quindi pari a 96 euro.

Se il secondo figlio nasce in una famiglia con ISEE inferiore a 7.000 euro, l’importo del bonus bebè riconosciuto ogni mese è invece pari a 192 euro.

Bonus bebè 2019, le regole per adozioni e affidamenti

La circolare INPS si sofferma ad analizzare anche le regole sul calcolo della maggiorazione del 20% sul bonus bebè nel caso di adozioni e affidamenti.

In caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico).

Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente).

In caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).

Domanda bonus bebè 2019: le istruzioni INPS

Non cambiano le modalità per fare domanda all’INPS e richiedere il bonus bebè nel 2019.

La domanda per l’assegno di natalità deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo.

L’istanza deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.

Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari e/o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

La domanda potrà in ogni caso essere inoltrata online, accedendo ai servizi INPS oppure rivolgendosi ad un patronato.

Bonus bebè 2019, quando viene pagato? I tempi d’attesa

Il pagamento del bonus bebè avviene in rate mensili, secondo l’importo determinato in base al valore dell’ISEE e al numero di figlio nato, adottato o affidato.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici anagrafici.

I tempi di attesa solitamente non superano i 3 mesi, ma per il riconoscimento della maggiorazione è plausibile che almeno nella prima fase di rodaggio sarà necessario attendere un po’ di più. Vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi.

Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare il sito dell’INPS.

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