Bonus affitto, le novità sul calo del fatturato: il confronto è sempre col 2019

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto: il Decreto Natale corregge il tiro sul periodo da considerare per verificare il calo del fatturato e beneficiare del credito di imposta per le locazioni da gennaio ad aprile 2021. Il confronto deve essere effettuato sempre con il 2019 e non con il 2020, anno già caratterizzato dalla pandemia. Le precisazioni riguardano le imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio.

Bonus affitto, le novità sul calo del fatturato: il confronto è sempre col 2019

Bonus affitto fino al 30 aprile 2021 per imprese turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio: con la conversione in legge del Decreto Natale, si aggiusta il tiro sul periodo da considerare per verificare il requisito del calo del fatturato che consente l’accesso al credito di imposta pari al 60% del canone di locazione.

In un clima di piena crisi politica, mercoledì 27 gennaio il Senato ha approvato in via definitiva con 145 voti favorevoli, 112 contrari e nessuna astensione la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172.

Il provvedimento adottato poco prima di Natale ha, da un lato, introdotto nuove misure restrittive e, dall’altro, previsto nuovi contributi a fondo perduto per le attività di ristorazione costrette a restare ferme.

Bonus affitto, le novità sul calo del fatturato: il confronto è sempre col 2019

Nel frattempo la Legge di Bilancio 2021, numero 178 del 2020, ha ampliato la proroga del bonus affitto fino al 30 aprile 2021 anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator, oltre che alle imprese turistico ricettive.

A prevedere il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è l’articolo 28 del Decreto Rilancio, riscritto più volte dai diversi provvedimenti emergenziali per ampliarne la portata e la durata.

Ma, alla luce delle ultime novità introdotte, la modalità originaria per verificare il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi si è rivelata non adeguata per tutti i soggetti ammessi a beneficiare del bonus affitto fino alla prossima primavera.

Il testo, infatti, nella ultima versione riscritta dalla Legge di Bilancio prevedeva una verifica della riduzione di almeno il 50% “nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

In altre parole, imprese turistico ricettive, tour operator, agenzie di viaggio avrebbero dovuto confrontare, ad esempio, il fatturato di marzo 2021 con quello di marzo 2020 per accedere al credito di imposta e sarebbero state penalizzate nell’accesso al beneficio dal momento che l’emergenza coronavirus c’era già nei primi mesi del 2020.

Ed è proprio su questo punto che il Decreto Natale, con l’articolo 2 bis, corregge il testo del Decreto Rilancio prevedendo la verifica del requisito sul 2019 e non sul 2020.

Bonus affitto: le novità sul calo del fatturato nella conversione del Decreto Natale

La conversione in legge del DL numero 172 del 2020 è la giusta occasione per adeguare la norma all’andamento dei tempi e per riscriverla.

Il Decreto Rilancio, all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28, viene modificato come segue:

“Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019”.

Il confronto, quindi, per verificare se si ha diritto a beneficiare del bonus affitto resta con il 2019.

Se si pensa al blocco immediato e al crollo degli incassi avuto fin da subito nel settore del turismo, infatti, appare alquanto inverosimile la possibilità di un ulteriore calo di fatturato pari al 50%.

Nel dossier redatto dal Senato sulla conversione in legge del Decreto Natale, infatti, si legge:

“L’articolo 2-bis ora in commento precisa che il credito in questione spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia. In assenza di questo chiarimento, il comma 5 del citato art. 28 dispone che il credito d’imposta spetta a condizione che la diminuzione del fatturato del cinquanta per cento sia calcolato rispetto «allo stesso mese del periodo d’imposta precedente», che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 sarebbe il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni”.

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