Bonus affitto 2021, cambia il modulo per la cessione del credito: le istruzioni delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus affitto, nuovo modulo per la cessione del credito. Istruzioni e novità relative alla cessione del credito d'imposta sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021.

Bonus affitto 2021, cambia il modulo per la cessione del credito: le istruzioni delle Entrate

Bonus affitto, modulo per la cessione del credito aggiornato dall’Agenzia delle Entrate, alla luce della mini-proroga del credito d’imposta sulle locazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

Il provvedimento del 12 febbraio 2021 fornisce le istruzioni per la compilazione del modulo relativo alla cessione del credito d’imposta sugli affitti.

L’opzione alternativa all’utilizzo diretto, disciplinata dall’articolo 122 del decreto Rilancio, al comma 2 lettere a e b, potrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2021.

La messa a disposizione del modulo aggiornato per la cessione del bonus affitti si lega alla proroga parziale della misura. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’agevolazione fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Bonus affitto 2021, cambia il modulo per la cessione del credito: le istruzioni delle Entrate

Dal 15 febbraio 2021, ai fini della comunicazione per la cessione del credito d’imposta sugli affitti, bisognerà utilizzare il nuovo modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento datato 12 febbraio 2021.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento dello scorso 14 dicembre, e recepisce al suo interno le novità relative al bonus affitto previste dalla Legge di Bilancio 2021.

In particolare, con l’articolo 1, comma 602 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il credito d’imposta sulle locazioni commerciali è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Una proroga “parziale”, e rivolta esclusivamente alle imprese di alcuni dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19.

L’utilizzo del nuovo modulo per la cessione del credito d’imposta sugli affitti sarà invece necessario per tutti i soggetti beneficiari che, entro il 31 dicembre 2021, potranno optare per la monetizzazione del bonus fiscale spettante.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 12 febbraio 2021
Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative istruzioni.
Modulo comunicazione cessione del credito bonus affitto 2021
Modello per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito d’imposta sugli affitti (aggiornato al 12 febbraio 2021)
Comunicazione cessione del credito bonus affitto - istruzioni
Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione (aggiornate al 12 febbraio 2021)

Cessione del credito d’imposta sugli affitti, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 122 del decreto legge n. 34/2020, sono cedibili dai soggetti beneficiari sia il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia che il più ampio bonus affitti per le partite IVA previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

I soggetti beneficiari del bonus affitto possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La comunicazione per la cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto beneficiario dello stesso con il modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata online, anche tramite intermediari, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In merito alle istruzioni per la compilazione, aggiornate con provvedimento del 12 febbraio 2021, si legge che:

  • nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi;
  • nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente;
  • nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere anzitutto individuata la “tipologia di credito ceduto” e barrare la corrispondente casella. Si precisa che una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Per la cessione del credito relativa al bonus affitti previsto dal decreto Rilancio, devono essere inoltre indicati:

  • il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (A - Locazione/Affitto; B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - Affitto d’azienda);
  • l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.

Per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato (nel campo “Importo complessivo del credito d’imposta maturato”).

Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto, nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente.

Nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.

Rimandando alle istruzioni in pdf per ulteriori dettagli, si evidenzia che con un solo modulo sarà possibile comunicare la cessione del credito a più soggetti, fino ad un massimo di 10 cessionari.

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