Bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti: istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio: con la circolare numero 67, le istruzioni dall'INPS sui requisiti e su come richiederlo arrivano anche per le categorie in prima battuta escluse dall'accesso all'indennità.

Bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti: istruzioni INPS

Bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio: nella circolare INPS numero 67 del 29 maggio 2020 l’INPS fornisce indicazioni sui requisiti da rispettare e anticipa le modalità di domanda, anche se il servizio da utilizzare non è ancora online.

Con il documento si illustrano le indicazioni per le categorie di lavoratori inizialmente rimaste fuori dal bonus 600 euro di marzo e poi incluse grazie al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, numero 10 del 30 aprile 2020.

Anche queste categorie di beneficiari hanno a un’indennità per marzo, aprile, maggio 2020. Come per tutti gli altri beneficiari, la conferma sulle altre due mensilità è arrivata con il Decreto Rilancio.

Domanda bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti, addetti alle vendite porta a porta: requisiti

Con i due provvedimenti, Decreto Ministeriale e DL n. 34 del 2020, si inseriscono le seguenti categorie nella platea di beneficiari del bonus 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c., ma senza contratto alla data del 23 febbraio 2020;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In tabella un riepilogo dei requisiti messi in chiaro dall’INPS nella circolare numero 67 del 29 maggio 2020.

CategoriaRequisiti richiesti
Lavoratori dipendenti stagionali Quattro i fattori da considerare:

  • interruzione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • prestazione di almeno 30 giornate lavorative nell’arco temporale indicato;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non essere titolari di pensione
Lavoratori intermittenti Tre i fattori da considerare:

  • prestazione di almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori autonomi occasionali Bisogna considerare una serie di fattori:

  • essere privi di partita iva;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • essere stati titolari, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali;
  • non avere un contratto della stessa tipologia in essere al 23 febbraio 2020;
  • essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio Cinque gli elementi da valutare:

  • avere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro che deriva dalla specifica attività;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • essere iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Bonus 600 euro lavoratori stagionali: chi ha presentato già una domanda respinta non deve ripresentarla

Sui lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità prevista dal DL Cura Italia e che non ne hanno beneficiato in quanto la richiesta è stata respinta a causa della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, la circolare INPS numero 67 del 29 maggio 2020 specifica:

“Le predette domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità di aprile e maggio 2020”.

In questi casi, dunque, non è necessario presentare una nuova domanda, “verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra”.

Domanda bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti, addetti alle vendite porta a porta: istruzioni INPS

In linea generale, anche le categorie che erano state escluse in prima battuta, lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio, hanno diritto a un bonus di 600 euro per tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

La somma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per accedere all’indennità, è necessario presentare una specifica domanda all’INPS.

Nel testo della circolare si legge:

“Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.”

Le credenziali di accesso ai servizi disponibili sul portale INPS per le nuove prestazioni sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Se non si è in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, c’è la possibilità di procedere tramite Contact Center:

  • numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente);
  • numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Chi presenta domanda per marzo non deve ripresentare la richiesta per ricevere le somme di aprile e maggio.

Bonus 600 euro per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti: con quali prestazioni è cumulabile?

Per le nuove categorie di lavoratori inclusi nella platea di beneficiari del bonus 600 euro, l’indennità di marzo non è cumulabile con le seguenti prestazioni:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
  • indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per i mesi di aprile e maggio, il Decreto Rilancio prevede una novità nel rapporto tra Reddito di cittadinanza e bonus 600 euro.

L’INPS evidenzia:

“Il decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi anche ai beneficiari delle indennità di cui al citato articolo 84, comma 8 - appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità”.

In questi casi, però, bisogna sottolineare che non si beneficerà di una somma di 600 euro ma di una integrazione fino a 600 euro.

L’indennità, infine, risulta compatibile e cumulabile con le somme percepite per la Naspi, la Discoll e la disoccupazione agricola.

Stessa compatibilità anche per borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro.

Tutti i dettagli nella circolare INPS numero 67 del 29 maggio 2020.

INPS - Circolare numero 67 del 29 maggio 2020
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia). Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.

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