Bonus 100 euro in busta paga, spetta anche per l’attività sindacale ma solo se in presenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Bonus 100 euro in busta paga del DL cura Italia: spetta anche per l'attività sindacale, ma valgono le stesse regole previste per le giornate di lavoro canonico. Necessaria la presenza in sede. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 519 del 3 novembre 2020.

Bonus 100 euro in busta paga, spetta anche per l'attività sindacale ma solo se in presenza

Bonus 100 euro in busta paga: spetta anche per l’attività sindacale ma solo se in presenza. Allo stesso modo delle giornate di lavoro canonico perché si possa includere nel calcolo del premio previsto dal DL Cura Italia, il lavoratore deve essersi recato in sede.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 519 del 3 novembre 2020.

Come di consueto, per fare luce su una delle prime misure introdotte a causa dell’emergenza coronavirus si parte dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 519 del 3 novembre 2020
Premio ai lavoratori dipendenti. Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia).

Bonus 100 euro in busta paga, anche per l’attività sindacale? Risponde l’Agenzia delle Entrate

Lo spunto per approfondire le regole di riferimento del premio per i lavoratori dipendenti arriva da un’amministrazione che ha erogato al proprio personale il bonus 100 euro previsto dal Decreto Cura Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 63.

Come previsto dalle regole di riferimento, il valore del premio è calcolato in base al rapporto tra i giorni di lavoro effettivamente prestati in sede nel mese di marzo e i giorni complessivamente lavorabili.

L’Amministrazione sottolinea che il bonus 100 euro è stato corrisposto sulla base delle giornate che rientrano effettivamente prestate “in presenza” presso la sede di lavoro, oppure nell’ambito di servizi operativi, in quanto tali ipotesi costituiscono specifiche modalità in cui il dipendente svolge la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro.

Esclusi dal calcolo, quindi, le ore di:

  • assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali;
  • permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi;
  • permessi studio.

All’Agenzia delle Entrate l’Amministrazione finanziaria si rivolge per verificare se includere o meno nel computo dei giorni lavorati anche quelli durante i quali i dipendenti, in permesso o distacco sindacale, abbiano effettuato un’attività sindacale presso la sede del sindacato che può essere documentata in maniera adeguata.

Con la risposta all’interpello numero 519 del 3 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla questione:

“In conclusione, quindi, l’importo del premio previsto dall’articolo 63 sopracitato, così come precisato con risoluzione n. 18/E del 2020, potrà essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità descritte, per l’attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso”.

Bonus 100 euro in busta paga, spetta anche per l’attività sindacale ma solo se in presenza

La risposta dell’Amministrazione Finanziaria sul rapporto tra bonus 100 euro e attività sindacale fa riferimento a un passaggio normativo chiave: l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, in cui si legge:

“I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Stessa regola si applica anche ai permessi sindacali. Il via libera, però, non è assoluto Un fattore determinante di cui tener conto, però, è la modalità di svolgimento delle attività che deve essere necessariamente in presenza per dare diritto al premio.

Come sottolinea il documento utile a chiarire il calcolo del bonus 100 euro per i dipendenti, la disposizione dell’articolo 63 del Decreto Cura Italia nasce per “dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa”.

La norma ha escluso esplicitamente dal campo di applicazione le giornate di smart working. Allo stesso modo, quindi, anche l’attività sindacale deve essere svolta in presenza, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico”.

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