Senza effettive ragioni di urgenza l’avviso di accertamento anticipato è nullo

L'avviso di accertamento è nullo senza effettive ragioni di fatto, che devono consistere in elementi che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua responsabilità diretta. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 36036 del 2022

Senza effettive ragioni di urgenza l'avviso di accertamento anticipato è nullo

In tema di diritti del contribuente, le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. Di conseguenza l’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non può mai essere considerata, da sola, come ragione di urgenza per emettere anticipatamente l’avviso di accertamento.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 36036 del 7 dicembre 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 36036 del 7 dicembre 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 36036 del 7 dicembre 2022

L’avviso di accertamento anticipato è nullo solo in presenza di effettive ragioni di urgenza

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva accolto il ricorso di una società avverso un avviso accertamento, emesso dall’Ufficio prima dello scadere del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’atto perché notificato ante tempus.

Nel ricorso è stato infatti spiegato che, poiché il PVC è stato notificato in data 29 novembre 2012, l’Ufficio non avrebbe potuto attendere il decorso del termine di sessanta giorni, previsto dal’’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, pena la decadenza del potere accertativo ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/1973.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i motivi e rigettato il ricorso presentato dall’Erario perché l’unica ragione giustificativa del mancato rispetto del termine, addotta dall’Amministrazione finanziaria, consiste nell’imminenza della decadenza dall’esercizio del potere impositivo.

La Corte di cassazione, sulla scia di un orientamento oramai consolidato, ha ribadito che, in tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

È pertanto onere dell’Amministrazione offrire, come giustificazione dell’urgenza, la prova - in base a fatti concreti e precisi - che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili, che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate.

In altre parole le ragioni di urgenza che, se sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento anticipato, la motivazione dell’avviso di accertamento non recava alcuna ragione di urgenza, idonea a giustificare il mancato rispetto del termine. Da qui l’illegittimità dell’intero avviso di accertamento.

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