Assegno non trasferibile: guida MEF per evitare errori e sanzioni

Redazione - Leggi e prassi

La vicenda delle maxi sanzioni in caso di assegno privo della clausola non trasferibile ha smosso anche il MEF che, il 12 marzo 2018, ha pubblicato un utile vademecum. Ecco la guida alla corretta compilazione.

Assegno non trasferibile: guida MEF per evitare errori e sanzioni

A partire dal 2007 è vietato emettere assegni sopra un certo limite di importo senza la clausola non trasferibile.

In caso di violazione al contribuente può essere applicata una sanzione dai 3.000 ai 50.000 euro con possibilità di chiusura anticipata del procedimento in caso di oblazione.

Negli ultimi tempi e dopo l’emergere di numerosi casi di maxi sanzioni a contribuenti che, in buona fede, avevano utilizzato assegni di importo superiore a 1.000 euro senza la clausola non trasferibile, il tema è tornato alla ribalta tanto da smuovere il MEF.

Per ricordare come si compila un assegno non trasferibile e quando prestare attenzione, il 12 marzo 2018 sul sito del Ministero dell’Economia è stata pubblicata una guida riepilogativa sulle regole attualmente in vigore introdotte al fine di consentire la tracciabilità degli scambi di denaro.

Se è vero che vige il principio classico secondo cui “ignoranza legit non excusat”, è altrettanto vero che anche al cittadino più rispettoso della legge può sfuggire l’ennesima novità legislativa di un sistema in continuo mutamento. Proprio a tal fine il MEF ha manifestato l’intenzione di modificare le attuali regole e rivedere l’importo delle sanzioni.

Al momento, tuttavia, l’assegno non trasferibile resta obbligatorio per gli importi superiori a 1.000 euro e, proprio per evitare cattive sorprese, è bene conoscere quali sono le regole di compilazione attualmente in vigore e quali le sanzioni previste in caso di violazione.

Assegno non trasferibile obbligatorio sopra i 1.000 euro

A partire dal 2011 è obbligatorio l’uso dell’assegno non trasferibile per gli importi superiori a 1.000 euro. L’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità è stato introdotto da oltre 10 anni, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 sull’antiriciclaggio.

Proprio per effetto dell’entrata in vigore della normativa, a partire dal 2008 le banche non stampano più blocchi di assegni privi della clausola non trasferibile ma è ancora possibile trovare in circolazione vecchi carnet di assegni, con il conseguente rischio di errori nella compilazione.

Quando si emette un assegno, quindi, è importante considerare due aspetti importanti all’atto di compilazione:

  • importo dell’assegno inferiore o superiore a 1.000 euro;
  • presenza o meno della clausola non trasferibile.

Quando l’assegno è di importo inferiore a 1.000 euro non è necessario che vi sia apposta la clausola non trasferibile. Al contrario, sarà obbligatorio per gli assegni che superano tale soglia.

Assegni senza clausola non trasferibile: cosa fare?

Nonostante le banche si siano adeguate alle nuove regole, è ancora oggi possibile che vi siano contribuenti in possesso di assegni senza clausola non trasferibile.

Cosa fare in questi casi e qualora ci si trovi nella situazione di dover compilare un assegno di importo superiore a 1.000 euro?

Oltre a poter richiedere un nuovo blocco di assegni alla banca, sarà possibile utilizzarli apponendo a mano, all’atto dell’emissione dell’assegno, la dicitura non trasferibile e il nome del beneficiario.

Nessuna clausola specifica bisognerà invece apporre in caso di assegni di importo inferiore a 1.000 euro. Si ricorda inoltre che è ancora possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità.

Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera sarà necessario pagare un imposta di bollo di euro 1,50. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.

Assegno senza clausola non trasferibile: tra sanzione e oblazione

Per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2017, le sanzioni previste in caso di assegno privo della clausola non trasferibile sono state ulteriormente inasprite.

Per tutte le violazioni intercorse dal 4 luglio 2017 si applica una sanzione di importo compreso tra i 3.000 ai 50.000 euro per gli importi trasferiti da 1.000 a 250.000 euro.

A fronte di numerosi casi di contribuenti multati seppur in buona fede, il MEF ha condotto un’indagine per analizzare il fenomeno: dall’analisi è emerso che a fronte di 1.692 assegni contestati non è stata pagata alcuna sanzione e che, al contrario, gli incolpati hanno scelto di pagare l’oblazione.

In questo caso è bene fare un passo indietro e capire di cosa stiamo parlando. L’oblazione è un istituto giuridico che, nel nostro caso, prevede la possibilità di chiudere in anticipo il procedimento versando una determinata somma entro 60 giorni alla data di contestazione.

L’importo dell’oblazione è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo. Per gli assegni irregolari, quindi, è pari a 6.000 euro indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato e anche per, ad esempio, assegni trasferibili di 1.001 euro.

È chiaro che si tratta di regole eccessivamente rigide e che spesso ricorrere all’oblazione potrebbe risultare meno conveniente che attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Ovviamente, non è possibile conoscere a priori cosa conviene fare e pertanto il contribuente che, ignaro della legge, ha erroneamente emesso un assegno privo di clausola non trasferibile potrà soltanto scegliere se correre o meno il rischio di dover pagare la maxi sanzione di 50.000 euro.

Un sistema paradossale per il quale il MEF ha annunciato imminenti novità: l’attuale sistema di sanzioni verrà modificato e sarà probabilmente introdotto il principio di proporzionalità tra misura della violazione e multa applicata.

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