Assegno di maternità 2017: chi può richiederlo?

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Assegno di maternità: anche nel 2017 le donne disoccupate possono richiederlo ai Comuni presentando domanda. Ecco requisiti, limiti di reddito e importo chiariti dall'Inps.

Assegno di maternità 2017: chi può richiederlo?

Assegno di maternità: le donne disoccupate possono presentare domanda e richiedere il contributo finanziato dai Comuni ed erogato dall’Inps anche nel 2017.

Per poter richiedere l’assegno di maternità è necessario non superare il limite di reddito Isee indicato dall’Inps.

Hanno diritto all’assegno corrisposto per cinque mesi i cittadini italiani e stranieri in possesso di permesso di soggiorno che risultano disoccupati per eventi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

L’Inps chiarisce che l’assegno di maternità è cumulabile con bonus bebè e bonus mamme domani mentre, al contrario, non è cumulabile con l’assegno di maternità dello Stato rivolto alle lavoratrici autonome.

Ecco quali sono i requisiti necessari e i limiti di reddito da modello Isee 2017 per poter presentare domanda al proprio Comune.

Assegno di maternità 2017: chi può richiederlo?

L’assegno di maternità, anche conosciuto come maternità di base, può essere richiesto dalle donne disoccupate con residenza in Italia.

Nel rispetto dei requisiti di reddito chiariti dall’Inps con la circolare n. 55/2017 possono richiedere la maternità dei Comuni i cittadini italiani, comunitari e gli stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno.

Possono richiederlo anche gli stranieri rifugiati politici non in possesso di permesso di soggiorno, secondo quanto chiarito con messaggio 12712/2007 dell’Inps.

Per poter beneficiare dell’assegno mensile erogato alle donne disoccupate è tuttavia necessario non superare il limite di reddito Isee, aggiornato nel 2017 con la circolare n. 55 pubblicata il 3 marzo 2017.

Il valore del modello Isee da tener presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 è pari a 16.954,95, reddito superato il quale non si avrà più diritto a beneficiare dell’assegno di maternità.

Come fare domanda per l’assegno di maternità

Per richiedere l’assegno di maternità bisognerà presentare domanda al proprio Comune di residenza entro 6 mesi dal parto o dall’ingresso in famiglia del minore.

Sul sito di ogni Comune è possibile prendere visione del modello di domanda da compilare e degli uffici presso cui consegnarlo: a differenza delle altre prestazioni per maternità e prima infanzia l’invio della domanda e di tutta la documentazione non avviene in modalità telematica all’Inps ma può variare in base alle regole di ciascuno dei comuni di residenza.

Per istruzioni dettagliate si invita dunque a prendere visione del sito del proprio Comune o di rivolgersi all’URP dell’Ente locale.

In ogni caso, alla domanda bisognerà allegare i seguenti documenti: il modello Isee aggiornato al 2017, di modo da consentire la verifica dei requisiti di reddito disposti dall’Inps, il documento di identità del titolare del diritto a richiedere il sussidio e i documenti del bambino.

Importo assegno maternità

L’assegno di maternità verrà pagato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, per cinque mesi con un assegno, nella misura intera, pari a 338 euro circa.

L’importo totale a cui si ha diritto è di 1.694,45 euro e l’assegno per le madri disoccupate è assolutamente cumulabile con bonus bebè di 80 euro e bonus mamme domani di 800 euro. Invece, come specificato dall’Inps, l’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

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