Donazione a fondazione, quando si può richiedere l’art bonus?

Tommaso Gavi - Irpef

Donazione a fondazione, in quali casi si può richiedere l'art bonus? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti con la risposta ad interpello numero 465 del 4 novembre 2019: è necessaria l'appartenenza pubblica. I dettagli del documento.

Donazione a fondazione, quando si può richiedere l'art bonus?

Donazione a fondazione, il quesito di un contribuente riguarda i criteri e le modalità per richiedere l’art bonus, un credito d’imposta del 65 per cento delle donazioni in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici ed altri interventi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta al’interpello numero 465 del 4 novembre 2019, fornisce i necessari chiarimenti, ribadendo che l’appartenenza pubblica è requisito fondamentale.

Il documento chiarificatore traccia inoltre una panoramica sulle modalità per ricevere le donazioni, sui casi in cui un ente può essere definito di appartenenza pubblica e sugli interventi che sono ricompresi dall’art bonus.

Le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Donazione a fondazione, quando si può richiedere l’art bonus? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello numero 465 del 4 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato quali sono i criteri per usufruire dell’art bonus, nel caso di donazioni a fondazioni.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 465 del 4 novembre 2019
: Fruizione dell’Art-bonus - Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Detrazione d’imposta per erogazioni liberali - Articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir.

Innanzitutto l’Agenzia ha definito l’art bonus, richiamando la normativa che prevede l’agevolazione in questione.

L’art bonus è un credito di imposta del 65% delle donazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, previsto dal Decreto Legge numero 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge numero 106 del 29 luglio 2014.

I primi due commi dell’articolo 1 determinano i criteri per la richiesta del bonus. In particolare il primo comma prevede l’agevolazione per:

“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (...)” .

Il secondo comma invece sottolinea che il credito di imposta è riconosciuto anche ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il requisito fondamentale è dunque quello dell’appartenenza pubblica che viene esplicitato anche con diversi esempi.

Donazione a fondazione, il criterio dell’appartenenza pubblica per poter richiedere l’art bonus

Il requisito dell’appartenenza pubblica, che determina se è possibile ricevere l’art bonus, è spiegato nel documento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate attraverso esempi concreti.

A titolo esemplificativo, si intende di appartenenza pubblica un ente:

  • costituito per iniziativa di soggetti pubblici che mantenga una maggioranza pubblica di soci e partecipanti;
  • finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • che gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferitogli in uso;
  • sottoposto nello svolgimento delle proprie attività a regole proprie della pubblica amministrazione (obblighi di trasparenza, rispetto della normativa in materia di appalti pubblici);
  • sottoposto ad un controllo analogo a quello di una pubblica amministrazione.

Per poter richiedere il credito di imposta, è necessario che i bonifici contengano un esplicito riferimento (nella causale) alla finalità o attività autorizzata dalla soprintendenza territoriale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Secondo quanto previsto dalla circolare Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 e dalla circolare numero 222 dell’11 giugno 2012 la fondazione dovrà seguire il seguente iter:

  • presentare alla soprintendenza territorialmente competente la convenzione stipulata con l’erogatore, il preventivo di spesa, il progetto/evento, l’indicazione delle fonti di finanziamento (nelle quali rientrano le donazioni in questione) e i tempi di attuazione dell’iniziativa;
  • attendere la concessione dell’autorizzazione ad intraprendere l’iniziativa culturale in oggetto da parte della soprintendenza.

Donazione a fondazione, gli interventi ricompresi dall’art bonus

Gli interventi per cui può essere richiesto l’art bonus sono dettagliati dalla circolare numero 24/E del 31 luglio 2014.

Di seguito l’elenco:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network