Definizione di “animali detenuti legalmente” ai fini delle relative detrazioni fiscali

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

La detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2020 e la definizione di “animali detenuti legalmente”: facciamo insieme qualche riflessione in merito.

Definizione di “animali detenuti legalmente” ai fini delle relative detrazioni fiscali

Uno spunto di riflessione colto durante una cena tra amici ed eccoci a disquisire su un dubbio emerso sull’effettivo perimetro della definizione di “animali detenuti legalmente” ai fini delle relative detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi.

Non intendo qui riportare le modalità di detrazione delle spese veterinarie, già trattate in un articolo di Informazione Fiscale ed al quale vi rinvio per i dettagli, ma soffermarmi piuttosto sull’analisi di questo non secondario aspetto.

La lettura del Decreto del Ministero dell’ Economia numero 289 del 2001, avente ad oggetto il Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 164 del 17 luglio 2001, non aiuta molto in questo, lasciando adito a possibili contestazioni, certo non di grave pericolo per le proprie tasche, considerato il ridotto importo annuo raggiungibile della detrazione potenzialmente fruibile (spesa massima di 387 euro, franchigia addirittura di 129, per una detrazione massima complessiva pari quindi ad euro 49,06 ovvero al 19% della differenza tra il tetto massimo e la franchigia...).

Decreto ministeriale numero 289 del 2001
Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 giugno 2001 numero 289

Ho letto diversi articoli sull’argomento dove in sintesi si definiscono animali detenuti legalmente ai fini delle detrazioni fiscali per il modello 730 ovvero per la dichiarazione dei redditi gli animali d’affezione o per la pratica sportiva, se cani iscritti all’anagrafe canina o se gatti in possesso del Pet Passport, comunque quelli per i quali si è in possesso di documenti che ne attestino l’adozione o una fattura d’acquisto.

Pet passport
Fac simile in pdf del passaporto per gli animali da compagnia. Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all’anagrafe canina.Per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario il Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 prevede la necessità della identificazione degli animali: tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011; tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore); con il possesso di uno specifico PASSAPORTO individuale - documento di identificazione dell’animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013).

Questa interpretazione si scontra, in effetti, con una realtà di tutti i giorni ben diversa dagli esempi sopra indicati, dove è possibile sostenere spese per animali anche abbandonati ed adottati di fatto, anche per il solo breve tempo che precede l’individuazione di una sistemazione consona.

Oppure la detenzione di animali che pur non ricompresi nell’elenco CITES delle specie in via di estinzione non sono soggetti a particolari iscrizioni anagrafiche come ad esempio la gallina (non ridete...), scelta questa più diffusa di quanto si immagini.

Pertanto ritengo corretto definire che tali animali, pur in assenza di un documento che ne attesti formalmente la provenienza, possano essere tutti quelli per i quali non vi sia una norma che ne vieti esplicitamente il possesso come ad esempio le specie in via di estinzione o che, come nello spirito del regolamento, siano detenuti per motivi diversi dalla compagnia e pratica sportiva.

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