Adempimenti iva eventi sportivi: gravano sui committenti in caso di organizzatori extra Ue

Adempiemnti Iva a carico dei committenti e nessun obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia per le società extra Ue che organizzano eventi sportivi in Italia. A stabilirlo è la risposta all'interpello numero 99 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Adempimenti iva eventi sportivi: gravano sui committenti in caso di organizzatori extra Ue

Adempiemnti Iva a carico dei committenti soggetti passivi stabiliti in Italia per gli eventi sportivi organizzati sul territorio nazionale da società extra UE. E nessun obbligo di nominare un rappresentante fiscale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 99 del 5 aprile 2019.

Lo spunto per fare luce sulle regole a cui attenersi arriva da una società che ha sede in un paese extraeuropeo e svolge attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi, Professional Track Days, anche in Italia.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 99 del 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - trattamento, ai fini IVA, dell’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi - articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Adempimenti iva eventi sportivi: gravano sui committenti in caso di organizzatori extra Ue

La società fornisce ai propri clienti, scuderie automobilistiche professionistiche, un calendario di eventi, organizzati su circuiti automobilistici nazionali, che permette loro di pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di automobilismo.

Opera solo con soggetti italiani e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se è possibile emettere, nei confronti di un cliente italiano, una fattura senza IVA.

Nella risposta all’interpello numero 99 del 5 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se la società non ha una stabile organizzazione in Italia, gli adempimenti relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni sono a carico dei committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero le scuderie.

Inoltre aggiunge che la società, con riguardo alle prestazioni analizzate, non ha neanche l’obbligo di nominare, ai fini IVA, un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del Decreto IVA.

Si tratta di modalità, sottolinea l’Agenzia, applicabili esclusivamente al trattamento ai fini IVA delle operazioni intercorse tra la società e le scuderie automobilistiche professionistiche italiane, al centro dell’interpello.

Adempimenti iva per gli eventi sportivi organizzati da una società extra UE: le regole da seguire e i riferimenti normativi

Nel formulare la risposta numero 99 del 5 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate riporta il caso prospettato dalla società extra UE nel quadro normativo di riferimento.

Innanzitutto richiama l’articolo 7-ter, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 per individuare la territorialità IVA. Si stabilisce senza alcun dubbio che le prestazioni in esame sono rilevanti in Italia.

Nel testo si legge:

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…”, ”

L’altro riferimento chiave per determinare come adempiere agli obblighi IVA di eventi sportivi organizzati da società extra UE in Italia è l’articolo 17, comma 2, dello stesso decreto, applicabile nel caso in cui la società che offre i servizi non abbia una stabile organizzazione in Italia.

In questa ipotesi, infatti, la normativa di riferimento stabilisce:

“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Gli adempimenti IVA, quindi, sono a carico dei committenti. E, come si legge nelle conclusioni del documento redatto dall’Agenzia delle Entrate, decade anche l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia.

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